Art. 19 
 
         Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 
 
  1. L'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1  (Norme  in
materia di trasporto  pubblico  locale,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Controllo, monitoraggio e vigilanza).  -  1.  La  Regione
esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di  vigilanza  sulla
generalita' dei servizi di trasporto pubblico  d'interesse  locale  e
regionale. 
  2. La Regione esercita le funzioni  di  cui  al  comma  1,  tramite
proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le  modalita'
per  l'esercizio  delle  funzioni  stesse   sono   disciplinati   con
provvedimento di Giunta regionale sentita la  commissione  consiliare
competente. 
  3.  Le  funzioni  relative  al  controllo,  monitoraggio  ed   alla
vigilanza sui servizi di trasporto pubblico  locale  sono  esercitate
dagli  enti  competenti  che  possono  anche  avvalersi  di  soggetti
esternalizzati da loro appositamente incaricati. 
  4. I soggetti esercenti i servizi di trasporto  pubblico  locale  e
regionale hanno l'obbligo di consentire al  personale  incaricato  ai
sensi dei commi 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti  ed
alla documentazione amministrativa contabile. 
  5. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le  violazioni
a  carico  dei  soggetti  secondo  quanto  previsto  nei   rispettivi
contratti di servizio. 
  6. Nell'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1  la  Regione
acquisisce, dall'Agenzia della mobilita' piemontese  e  dai  soggetti
esercenti i servizi di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  le
informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico  locale  e  regionale,
dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione  ed
il corretto utilizzo delle risorse  destinate  al  finanziamento  dei
servizi minimi di trasporto pubblico. 
  7. La Regione, al fine di  costituire  e  mantenere  le  basi  dati
necessarie a supportare le proprie funzioni  istituzionali,  cura  la
realizzazione e la gestione del  Sistema  Informativo  Regionale  dei
Trasporti (SIRT), identificando  con  atto  di  Giunta  regionale  le
specifiche tecniche per la  predisposizione  dei  singoli  flussi  di
alimentazione  e  le  tempistiche  dei  relativi  invii,  nonche'  la
tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio
regionale della mobilita' di cui all'art. 13 e' inserito  nell'ambito
del SIRT. 
  8. La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva,  un
sistema di monitoraggio regionale dei servizi di  trasporto  pubblico
d'interesse locale e regionale, identificando  gli  indicatori  e  le
reportistiche   utili   all'esercizio    delle    proprie    funzioni
istituzionali. 
  9. L'Agenzia della mobilita' piemontese ed i soggetti  esercenti  i
servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati  e
le  informazioni   sui   servizi   di   trasporto,   necessari   alla
realizzazione del SIRT, di cui al  comma  7  nei  termini  e  con  le
modalita' stabiliti con provvedimento di Giunta regionale. 
  10. L'accesso ai dati del  sistema  informativo  SIRT  e'  pubblico
fatta eccezione per  i  dati  sensibili,  come  definito  dal  quadro
legislativo nazionale, o non divulgabili. 
  11. Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di  un  congruo
termine per ottemperare, e' sospesa, in tutto  o  in  parte  con  una
percentuale minima  del  5  per  cento  in  relazione  alla  gravita'
dell'inadempimento per tutta  la  durata  dell'inadempimento  stesso,
l'erogazione dei corrispettivi, secondo  le  modalita'  e  i  termini
disciplinati con  atto  della  Giunta  regionale  nei  confronti  dei
soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale
che: 
    a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di
dati; 
    b) forniscono informazioni o dati  non  veritieri  o  inesatti  o
incompleti; 
    c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti  o
alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4; 
    d)  non   consentono   l'espletamento   delle   verifiche   volte
all'acquisizione delle  informazioni  tecnico-economiche  di  cui  al
comma 6. 
  12.  Nei  contratti  di  servizio  sono  richiamati  gli   obblighi
informativi di cui ai commi 6 e 9 e le previsioni  di  cui  al  comma
11.».