Art. 19 Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 1. L'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Controllo, monitoraggio e vigilanza). - 1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalita' dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale. 2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le modalita' per l'esercizio delle funzioni stesse sono disciplinati con provvedimento di Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. 3. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati. 4. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile. 5. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio. 6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilita' piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico. 7. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali, cura la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), identificando con atto di Giunta regionale le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le tempistiche dei relativi invii, nonche' la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio regionale della mobilita' di cui all'art. 13 e' inserito nell'ambito del SIRT. 8. La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 9. L'Agenzia della mobilita' piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalita' stabiliti con provvedimento di Giunta regionale. 10. L'accesso ai dati del sistema informativo SIRT e' pubblico fatta eccezione per i dati sensibili, come definito dal quadro legislativo nazionale, o non divulgabili. 11. Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, e' sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravita' dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalita' e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che: a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati; b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti; c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4; d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6. 12. Nei contratti di servizio sono richiamati gli obblighi informativi di cui ai commi 6 e 9 e le previsioni di cui al comma 11.».