Art. 20 
 
       Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 
 
  1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 29  dicembre  2006,  n.  37
(Norme  per  la  gestione  della  fauna  acquatica,  degli   ambienti
acquatici e regolamentazione della pesca), e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 29-bis (Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano
regionale 2015-2020 in  materia  di  pesca).  -  1.  Le  disposizioni
contenute rispettivamente al paragrafo 6 «Immissioni» del capitolo 10
ed il paragrafo 4 «Immissioni» del capitolo 4 del Piano regionale per
la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e
l'esercizio della pesca, di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
regionale  29  settembre  2015,  n.  101-33331  (Legge  regionale  29
dicembre 2006, n. 37, art. 10. Piano regionale per  la  tutela  e  la
conservazione degli ambienti e della fauna  acquatica  e  l'esercizio
della pesca. Stralcio relativo alla  componente  ittica)  entrano  in
vigore decorsi sei mesi  dall'approvazione,  da  parte  della  Giunta
regionale, delle istruzioni  operative  di  dettaglio  indispensabili
all'attuazione del Piano stesso.».