Art. 20 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), e' aggiunto il seguente: «Art. 29-bis (Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca). - 1. Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 «Immissioni» del capitolo 10 ed il paragrafo 4 «Immissioni» del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 (Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, art. 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica) entrano in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso.».