Art. 21 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), prima delle parole «I titolari delle sale» sono aggiunte le seguenti: «I titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'art. 88 del regio decreto 773/1931, concessa tra il 1° gennaio 2015 e l'entrata in vigore della presente legge e».