Art. 21 
 
         Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016,  n.
9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del  gioco
d'azzardo patologico), prima delle parole  «I  titolari  delle  sale»
sono aggiunte le seguenti: «I titolari  di  licenza  per  l'esercizio
delle scommesse, di cui  all'art.  88  del  regio  decreto  773/1931,
concessa tra il 1° gennaio 2015 e l'entrata in vigore della  presente
legge e».