Art. 22 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: 
    a) la lettera d) del comma 2 dell'art. 22 della  legge  regionale
12  ottobre  1978,  n.  63  (Interventi  regionali  in   materia   di
agricoltura e foreste); 
    b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 25
giugno  1999,  n.  13  (Norme  per   lo   sviluppo   dell'agricoltura
biologica); 
    c) l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17  (Riordino
dell'esercizio  delle   funzioni   amministrative   in   materia   di
agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).