Art. 22 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la lettera d) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste); b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica); c) l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).