Art. 4 Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e' sostituito dal seguente: «3. Le piste sono classificate secondo il loro grado di difficolta' come segue: a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non puo' superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate; b) piste di media difficolta', segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non puo' superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media e' superiore al 20 per cento; c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media e' superiore al 20 per cento.». 2. Dopo il comma 3 della legge regionale n. 2/2009 e' inserito il seguente: «3-bis. E' facolta' del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficolta', quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non la consistenza del bordo pista.».