Art. 4 
 
        Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 26  gennaio  2009,
n. 2 (Norme  in  materia  di  sicurezza  nella  pratica  degli  sport
invernali da  discesa  e  da  fondo  in  attuazione  della  normativa
nazionale vigente ed  interventi  a  sostegno  della  garanzia  delle
condizioni di sicurezza sulle aree  sciabili,  dell'impiantistica  di
risalita e dell'offerta turistica) e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le piste sono classificate secondo il loro grado di difficolta'
come segue: 
    a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e
trasversale massima non puo' superare il 25 per cento,  ad  eccezione
di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate; 
    b) piste di media difficolta', segnate in rosso: la loro pendenza
longitudinale e trasversale massima  non  puo'  superare  il  40  per
cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non
delimitate e la loro pendenza longitudinale media e' superiore al  20
per cento; 
    c)  piste  difficili,  segnate  in   nero:   la   loro   pendenza
longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e  la
loro pendenza longitudinale media e' superiore al 20 per cento.». 
  2. Dopo il comma 3 della legge regionale n. 2/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. E' facolta' del gestore presentare  motivata  richiesta  di
classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni  di
cui al comma 3 laddove ricorrano fattori  differenti  dalla  pendenza
che incidono comunque  sul  grado  di  difficolta',  quali  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo la  larghezza  della  pista,  la  sua
esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli
naturali e non la consistenza del bordo pista.».