Art. 5 
 
         Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione) e' abrogato. 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale  n. 3/2015  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo,
e'  consentita  la  denominazione  "posto  tappa"»  se  la  struttura
alberghiera e' situata lungo un itinerario,  riconosciuto  come  tale
dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n.  12
(Recupero  e  valorizzazione  del  patrimonio   escursionistico   del
Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche  in
localita' servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con
offerta di peculiari  servizi  turistici  e  dotazioni  definite  nel
regolamento di attuazione di cui all'art. 8.». 
  3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale
n. 3/2015, e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) le caratteristiche  dei  servizi  turistici  offerti  dalle
strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva
"posto tappa" e loro modalita' di identificazione e di  comunicazione
al pubblico, tenuto conto delle peculiarita' della relativa struttura
ricettiva.». 
  4. Il comma 2 dell'art.  21  della  legge  regionale  n. 3/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: 
    a) l'art. 3 della legge regionale n. 14/1995; 
    b)  la  legge  regionale  21  marzo   1997,   n.   14   (Modifica
dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14); 
    c) l'art. 11 della legge  regionale  30  settembre  2002,  n.  22
(Potenziamento della capacita' turistica  extralberghiera.  Modifiche
ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio
1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015, e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 8 non trova piu' applicazione la legge regionale  14  luglio
1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme  igienico-sanitarie
delle strutture ricettive alberghiere  ed  extralberghiere,  L.R.  15
aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni  riguardanti  le
strutture ricettive alberghiere.».