Art. 5 Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) e' abrogato. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2015 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, e' consentita la denominazione "posto tappa"» se la struttura alberghiera e' situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in localita' servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 8.». 3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2015, e' aggiunta la seguente: «f-bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e loro modalita' di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarita' della relativa struttura ricettiva.». 4. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015 e' sostituito dal seguente: «2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l'art. 3 della legge regionale n. 14/1995; b) la legge regionale 21 marzo 1997, n. 14 (Modifica dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14); c) l'art. 11 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 non trova piu' applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.».