Art. 6 Modifiche all'art. 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) e' sostituito dal seguente: «2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale.». 2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016 e' abrogato. 3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016, e' aggiunto il seguente: «6-bis. La Regione, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese.».