Art. 6 
 
             Modifiche all'art. 18 della legge regionale 
                        11 luglio 2016, n. 14 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n.
14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attivita' di
promozione, accoglienza e  informazione  turistica  in  Piemonte)  e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  La  Regione  riconosce  sulla  base  di  criteri  e  modalita'
stabiliti  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  sentita  la
commissione consiliare competente, i consorzi di operatori  turistici
di rilevante interesse regionale.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 18  della  legge  regionale  n. 14/2016  e'
abrogato. 
  3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge  regionale  n. 14/2016,
e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. La Regione, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con
provvedimento  della  Giunta  regionale,   sentita   la   commissione
consiliare competente, sostiene i  consorzi  di  operatori  turistici
favorendo l'aggregazione di imprese.».