Art. 7 
 
        Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 
 
  1. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 19 della  legge  regionale
10 febbraio  2009,  n.  4  (Gestione  e  promozione  economica  delle
foreste), dopo le parole «attivita' agro-pastorale» sono inserite  le
seguenti: «svolte da coltivatori diretti e da  imprenditori  agricoli
singoli o associati,». 
  2. Alla lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della  legge  regionale
n. 4/2009, le parole «di viabilita' forestale in  aree  non  servite»
sono soppresse. 
  3. Dopo la  lettera  d)  del  comma  7  dell'art.  19  della  legge
regionale n. 4/2009, e' aggiunta, infine, la seguente: «d-bis) per la
realizzazione di viabilita' forestale in aree non servite.».