Art. 7 Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 1. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), dopo le parole «attivita' agro-pastorale» sono inserite le seguenti: «svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati,». 2. Alla lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009, le parole «di viabilita' forestale in aree non servite» sono soppresse. 3. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009, e' aggiunta, infine, la seguente: «d-bis) per la realizzazione di viabilita' forestale in aree non servite.».