Art. 8 
 
         Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 
 
  1. Dopo il capo III della legge  regionale  14  marzo  2014,  n.  3
(Legge sulla montagna), e' inserito il seguente: 
  «Capo  III-bis   -   Salvaguardia   del   territorio   e   sviluppo
socio-economico delle zone montane. 
  Art. 11-bis (Agevolazioni tributarie per determinati  usi  di  beni
demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle  comunita'
montane). - 1. A  partire  dall'anno  2004  gli  impianti  funicolari
aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori,  comunque  denominati,
esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono
esentati  dal  pagamento  di  canoni  di  concessione  in   relazione
all'attraversamento  o  utilizzo  di  aree  o  altri  beni  demaniali
regionali. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  esclusivamente
agli impianti destinati al trasporto  di  cose,  funzionanti  con  la
forza di gravita' ovvero muniti di forza motrice. 
  Art. 11-ter (Compendio unico agricolo di montagna). - 1. Ai sensi e
per gli effetti dell'art. 5-bis della  legge  97/1994,  il  compendio
unico e' costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze,
compresi  i  fabbricati,  anche  non  confinanti  tra  loro,  purche'
destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola,  siti
nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche
con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a
titolo principale, i quali si impegnino: 
    a) a coltivare o a condurre i  terreni  costituiti  in  compendio
unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto; 
    b) a non frazionare il compendio, al di sotto  dei  limiti  della
superficie minima indivisibile di  cui  all'art.  11-quater,  per  un
periodo di quindici anni dall'acquisto. 
  Art. 11-quater (Superficie minima indivisibile). - 1. La superficie
minima indivisibile di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 6,  della  legge
97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente
a garantire l'esercizio di una  conveniente  coltivazione  del  fondo
secondo le regole della buona tecnica agraria.  Essa  costituisce  il
limite  territoriale  al  di  sotto  del  quale  non  e'   consentito
procedere, per quindici  anni  dall'acquisto,  al  frazionamento  dei
terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'art. 11-ter. 
  2. Al fine di garantire le condizioni  idonee  all'esercizio  delle
attivita' agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo
ed alla situazione demografica locale, l'estensione della  superficie
minima indivisibile e' determinata nella misura di cinque ettari.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2014, e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le disposizioni degli articoli 11-bis, 11-ter  e  11-quater
si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.».