Art. 8 Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 1. Dopo il capo III della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), e' inserito il seguente: «Capo III-bis - Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane. Art. 11-bis (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunita' montane). - 1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravita' ovvero muniti di forza motrice. Art. 11-ter (Compendio unico agricolo di montagna). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis della legge 97/1994, il compendio unico e' costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purche' destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino: a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto; b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'art. 11-quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto. Art. 11-quater (Superficie minima indivisibile). - 1. La superficie minima indivisibile di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non e' consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'art. 11-ter. 2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attivita' agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile e' determinata nella misura di cinque ettari.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2014, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni degli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.».