Art. 9 
 
        Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 2  dicembre  2009,
n. 29  (Attribuzioni  di  funzioni  amministrative  e  disciplina  in
materia di usi civici) e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al  comma  1,
anche a definizione di contenziosi pendenti, e' concluso  sulla  base
dei parametri economici  fissati  con  apposita  deliberazione  della
Giunta regionale, sentita la commissione  consiliare  competente,  da
approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
comma. Tali parametri fanno riferimento al valore venale del bene, se
avesse  mantenuto  l'originaria  destinazione   agro-silvo-pastorale,
escluse  le  variazioni  per  interventi  migliorativi  eventualmente
sopravvenute  durante  l'occupazione;  tengono,  inoltre,  conto  del
prelievo  o  della  compromissione  delle  risorse  naturali  durante
l'occupazione,  delle  somme  gia'  versate,  delle  eventuali  spese
sostenute, dell'abbattimento dell'80 per cento sui canoni pregressi e
dell'ulteriore  abbattimento  del  65  per  cento   per   l'eventuale
successiva alienazione in  caso  di  possesso  senza  valido  titolo;
tengono, altresi', conto di quanto l'uso dei terreni gravati  da  uso
civico abbia avuto una ricaduta economica positiva per  la  comunita'
locale.». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 29/2009 e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis. I provvedimenti che avviano  gli  accertamenti  di  cui  ai
commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni  dall'esecutivita',
al Ministero per i beni e le attivita' culturali.».