Art. 9 Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al comma 1, anche a definizione di contenziosi pendenti, e' concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Tali parametri fanno riferimento al valore venale del bene, se avesse mantenuto l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per interventi migliorativi eventualmente sopravvenute durante l'occupazione; tengono, inoltre, conto del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme gia' versate, delle eventuali spese sostenute, dell'abbattimento dell'80 per cento sui canoni pregressi e dell'ulteriore abbattimento del 65 per cento per l'eventuale successiva alienazione in caso di possesso senza valido titolo; tengono, altresi', conto di quanto l'uso dei terreni gravati da uso civico abbia avuto una ricaduta economica positiva per la comunita' locale.». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 29/2009 e' aggiunto il seguente: «5-bis. I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutivita', al Ministero per i beni e le attivita' culturali.».