(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 25 ottobre 2016). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Fusione dei comuni di Nave San Rocco e Zambana 1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e' istituito a decorrere dal 1° gennaio 2019 il Comune di Terre d'Adige mediante la fusione dei comuni di Nave San Rocco e Zambana. 2. La circoscrizione territoriale del Comune di Terre d'Adige e' costituita dalle circoscrizioni territoriali dei comuni di Nave San Rocco e Zambana. 3. Alla data di cui al comma 1 i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Terre d'Adige le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Zambana alla data di estinzione. 5. In conformita' a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. l soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.