Art. 13 Esercizio provvisorio 1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 del Comune di Terre d'Adige, e' consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2018 dei comuni originari.