Art. 13 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
  1. Fino all'adozione  del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
finanziario  2019  del  Comune  di  Terre  d'Adige,   e'   consentito
l'esercizio  provvisorio  secondo  la  disciplina  vigente.  Per  gli
stanziamenti dell'anno  precedente  si  assume  come  riferimento  la
sommatoria delle risorse definitivamente iscritte  nei  bilanci  2018
dei comuni originari.