Art. 14 
 
                           Norma di rinvio 
 
  1. A seguito del processo di fusione, al Comune  di  Terre  d'Adige
sono riconosciuti i contributi  previsti  dall'art.  25  della  legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni  secondo  i
parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale  n.  176
di data 9 settembre 2015.