Art. 14 Norma di rinvio 1. A seguito del processo di fusione, al Comune di Terre d'Adige sono riconosciuti i contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.