Art. 3 
 
                    Successione nella titolarita' 
                  dei beni e dei rapporti giuridici 
 
  1. Il Comune di Terre d'Adige subentra nella titolarita' di tutti i
beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche  attive  e
passive dei comuni di origine di Nave San Rocco e Zambana. 
  2. In caso  di  contrasto  tra  gli  enti  di  origine,  la  Giunta
provinciale di Trento e' delegata a definire i rapporti  controversi,
secondo  i  principi  che  regolano  la  successione  delle   persone
giuridiche. 
  3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi
127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni».