Art. 6 Organizzazione amministrativa provvisoria 1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Terre d'Adige e il relativo impiego del personale ad esso trasferito. 2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.