Art. 8 Mobilita' del personale 1. Il personale dei comuni d'origine e' trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.