Art. 9 
 
               Statuto e regolamento sul funzionamento 
                       del consiglio comunale 
 
  1. Lo statuto comunale puo' prevedere strumenti di partecipazione e
di collegamento tra il nuovo Comune e le comunita' e le frazioni  che
appartenevano ai comuni originari. Nelle circoscrizioni  territoriali
dei comuni originari sono assicurate adeguate forme di  decentramento
dei servizi comunali. 
  2. I comuni  che  hanno  dato  avvio  al  procedimento  di  fusione
possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune  di  Terre  d'Adige,
mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i  consigli
comunali,  definire  lo  statuto   che   entrera'   in   vigore   con
l'istituzione del nuovo Comune e rimarra' vigente fino alle modifiche
dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Terre d'Adige. 
  3. In assenza dello statuto di cui  al  comma  2,  gli  organi  del
Comune  di  Terre  d'Adige,  entro  sei  mesi  dalla  loro  elezione,
approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento  del
consiglio comunale. 
  4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e  del  regolamento  di
cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le  disposizioni
dello  statuto,  del  regolamento  sul  funzionamento  del  consiglio
comunale  e  dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  interna
dell'estinto Comune di Nave  San  Rocco  vigenti  alla  data  del  31
dicembre 2018.