Art. 9 Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale 1. Lo statuto comunale puo' prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunita' e le frazioni che appartenevano ai comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali. 2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarra' vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Terre d'Adige. 3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Terre d'Adige, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. 4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Nave San Rocco vigenti alla data del 31 dicembre 2018.