Art. 10 
 
                              Attivita' 
 
  1. I centri garantiscono, a titolo  gratuito,  attraverso  le  loro
attivita', i seguenti servizi minimi: 
  a) ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso  la  sede  per
individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; 
  b) accoglienza: garantire protezione e  accoglienza  gratuita  alle
donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti  ad
elaborare un percorso  individuale  di  accompagnamento  mediante  un
progetto personalizzato di uscita dalla violenza; 
  c) assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche
tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche  utilizzando  le  strutture
ospedaliere ed i servizi territoriali; 
  d) assistenza legale: colloqui di informazione e  di  orientamento,
supporto di  carattere  legale  sia  in  ambito  civile  che  penale,
informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio,  in  tutte
le fasi del processo penale e civile di cui all'art. 2, comma 1 della
legge  15  ottobre  2013,  n.  119   (Conversione   in   legge,   con
modificazioni, del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province); 
  e) supporto ai minori vittime di  violenza  assistita,  secondo  le
modalita' previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti
sul territorio; 
  f) orientamento al lavoro: attraverso informazioni e contatti con i
servizi sociali e con i servizi per  il  lavoro  per  individuare  un
percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica; 
  g)   orientamento   all'autonomia   abitativa:   anche   attraverso
convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.