Art. 10 Attivita' 1. I centri garantiscono, a titolo gratuito, attraverso le loro attivita', i seguenti servizi minimi: a) ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza; c) assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali; d) assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile di cui all'art. 2, comma 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province); e) supporto ai minori vittime di violenza assistita, secondo le modalita' previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti sul territorio; f) orientamento al lavoro: attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i servizi per il lavoro per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica; g) orientamento all'autonomia abitativa: anche attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.