Art. 11 
 
      Criteri di valutazione interna ed esterna delle attivita' 
 
  1. I centri, nel rispetto dei valori cardine volti a  garantire  la
piena  realizzazione  dei  diritti  umani  considerati  fondamentali,
adottano nell'ambito di propri provvedimenti di cui all'art. 9, comma
3  adeguati  strumenti  per  la  valutazione  interna  delle  proprie
attivita' che tengano conto dei seguenti criteri: 
  a) disponibilita' di  dati  di  tipo  quantitativo  riguardanti  il
numero di contatti e/o accessi, il numero di donne  prese  in  carico
e/o seguite nell'ambito di un percorso strutturato; 
  b) disponibilita' di dati di tipo qualitativo relativi al pregresso
e sul percorso individuale in atto e/o concluso dalla singola donna; 
  c)   dati   circostanziati   (informazioni   sanitarie,    percorsi
giudiziari,  ruolo  dei  servizi  territoriali,  ecc)  al   fine   di
ottimizzare per  ciascuna  donna  le  conseguenti  azioni  di  tutela
necessaria; 
  d)  strumenti  e  modalita'  per   affrontare   le   criticita'   e
l'individuazione di soluzioni efficaci; 
  e) strumenti per la protezione dei dati personali che riguardano la
donna e i propri figli e figlie; 
  f) un quadro generale delle attivita'  promosse  e/o  realizzate  a
livello interno, attraverso la  rete  o  con  i  servizi  pubblici  e
privati del territorio; 
  g) adozione di un regolamento interno e/o di linee guida operative; 
    h) valutazione interna dei costi dei servizi erogati. 
  2. I centri raccolgono e trattano i  dati  nel  pieno  rispetto  di
quanto stabilito dal decreto legislativo del 30 giugno 1003,  n.  196
(Codice in materia di protezione dei dati personali),  salvaguardando
l'anonimato delle donne e dei loro figli e figlie e il  loro  diritto
alla riservatezza. 
  3. La valutazione esterna,  effettuata  dalla  struttura  regionale
competente,  nell'ambito  dei  principi  e  delle  finalita'  di  cui
all'art. 1 della legge regionale n.  4/2016  e  nell'esercizio  delle
competenze di cui all'art. 3  della  medesima  legge,  si  ispira  ai
seguenti indicatori: 
  a) analisi dei principali dati quali-quantitativi  provenienti  dal
monitoraggio annuale; 
  b) formalizzazione di accordi, intese e/o protocolli  operativi  di
collaborazione con i soggetti della rete del territorio; 
  c) frequenza nella partecipazione ad iniziative  formative  e/o  di
aggiornamento del personale e/o dei volontari; 
  d) presenza di un'attivita' di supervisione, supporto per eventuali
criticita' o specifiche esigenze formative; 
  e) dotazione di una carta del  servizio  e  pubblicizzazione  della
stessa; 
  f) congruenza tra i contenuti della carta del servizio e  la  reale
offerta alle donne dello stesso servizio; 
  g) presenza di un'attivita' di valutazione  dei  percorsi  e/o  dei
processi attivati; 
  h) natura delle fonti di finanziamento.