Art. 11 Criteri di valutazione interna ed esterna delle attivita' 1. I centri, nel rispetto dei valori cardine volti a garantire la piena realizzazione dei diritti umani considerati fondamentali, adottano nell'ambito di propri provvedimenti di cui all'art. 9, comma 3 adeguati strumenti per la valutazione interna delle proprie attivita' che tengano conto dei seguenti criteri: a) disponibilita' di dati di tipo quantitativo riguardanti il numero di contatti e/o accessi, il numero di donne prese in carico e/o seguite nell'ambito di un percorso strutturato; b) disponibilita' di dati di tipo qualitativo relativi al pregresso e sul percorso individuale in atto e/o concluso dalla singola donna; c) dati circostanziati (informazioni sanitarie, percorsi giudiziari, ruolo dei servizi territoriali, ecc) al fine di ottimizzare per ciascuna donna le conseguenti azioni di tutela necessaria; d) strumenti e modalita' per affrontare le criticita' e l'individuazione di soluzioni efficaci; e) strumenti per la protezione dei dati personali che riguardano la donna e i propri figli e figlie; f) un quadro generale delle attivita' promosse e/o realizzate a livello interno, attraverso la rete o con i servizi pubblici e privati del territorio; g) adozione di un regolamento interno e/o di linee guida operative; h) valutazione interna dei costi dei servizi erogati. 2. I centri raccolgono e trattano i dati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo del 30 giugno 1003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), salvaguardando l'anonimato delle donne e dei loro figli e figlie e il loro diritto alla riservatezza. 3. La valutazione esterna, effettuata dalla struttura regionale competente, nell'ambito dei principi e delle finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale n. 4/2016 e nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3 della medesima legge, si ispira ai seguenti indicatori: a) analisi dei principali dati quali-quantitativi provenienti dal monitoraggio annuale; b) formalizzazione di accordi, intese e/o protocolli operativi di collaborazione con i soggetti della rete del territorio; c) frequenza nella partecipazione ad iniziative formative e/o di aggiornamento del personale e/o dei volontari; d) presenza di un'attivita' di supervisione, supporto per eventuali criticita' o specifiche esigenze formative; e) dotazione di una carta del servizio e pubblicizzazione della stessa; f) congruenza tra i contenuti della carta del servizio e la reale offerta alle donne dello stesso servizio; g) presenza di un'attivita' di valutazione dei percorsi e/o dei processi attivati; h) natura delle fonti di finanziamento.