Art. 12 Istituzione delle case 1. Le case rifugio, promosse in forma singola, d'intesa o consorziata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 4/2016, sono istituite secondo i seguenti criteri: a) gestione in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi nel rispetto ed in conformita' con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di affidamento a terzi; b) possesso, sia per la gestione diretta sia nel caso di affidamento a terzi, di significative esperienze e competenze specifiche maturate in materia di contrasto alla violenza alle donne, con operatrici specificatamente formate e con curricula professionali depositati presso l'ente gestore e costantemente aggiornati; c) iscrizione al previsto albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, conclusa la fase transitoria di prima istituzione dell'albo regionale; d) previsione nello statuto del tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza; e) garanzia della necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla loro collocazione e il completo anonimato. Le modalita' per assicurare la riservatezza ed il completo anonimato sono esplicitamente adottate nell'ambito di propri regolamenti interni o linee guida operative; f) accessibilita', ai sensi della normativa edilizia vigente, qualora le case rifugio si rendano disponibili all'accoglienza di donne portatrici di disabilita' o con figli e figlie disabili.