Art. 12 
 
                       Istituzione delle case 
 
  1.  Le  case  rifugio,  promosse  in  forma  singola,  d'intesa   o
consorziata dai soggetti di cui  all'art.  6,  comma  2  della  legge
regionale n. 4/2016, sono istituite secondo i seguenti criteri: 
  a) gestione in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi
nel rispetto ed in conformita' con la normativa vigente in materia di
appalti pubblici e di affidamento a terzi; 
  b)  possesso,  sia  per  la  gestione  diretta  sia  nel  caso   di
affidamento  a  terzi,  di  significative  esperienze  e   competenze
specifiche maturate in materia di contrasto alla violenza alle donne,
con operatrici specificatamente formate e con curricula professionali
depositati presso l'ente gestore e costantemente aggiornati; 
  c) iscrizione al previsto albo regionale dei centri antiviolenza  e
delle case rifugio, conclusa la fase transitoria di prima istituzione
dell'albo regionale; 
  d) previsione nello statuto del tema del contrasto alla violenza di
genere quale obiettivo prioritario, coerentemente con quanto indicato
con gli obiettivi della Convenzione di  Istanbul,  ovvero  dimostrare
una consolidata e comprovata  esperienza  almeno  quinquennale  nella
protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza; 
  e) garanzia della necessaria riservatezza in merito all'istituzione
ed alla loro collocazione e il completo anonimato. Le  modalita'  per
assicurare  la   riservatezza   ed   il   completo   anonimato   sono
esplicitamente adottate nell'ambito di propri regolamenti  interni  o
linee guida operative; 
  f) accessibilita',  ai  sensi  della  normativa  edilizia  vigente,
qualora le case rifugio si  rendano  disponibili  all'accoglienza  di
donne portatrici di disabilita' o con figli e figlie disabili.