Art. 13 
 
                       Modalita' organizzative 
 
  1. Le case rifugio, come previsto dall'art. 7 della legge regionale
n. 4/2016, per essere  pienamente  operative  articolano  le  proprie
attivita' secondo le seguenti modalita' organizzative: 
    a) garantire l'inserimento, assicurando anonimato  e  segretezza,
sulla  base  della  predisposizione  preliminare   di   un   progetto
personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno,  fatte  salve
le situazioni di segnalazione  d'urgenza  da  parte  delle  strutture
sanitarie e  delle  forze  dell'ordine.  Il  progetto  e'  teso  alla
protezione, alla salvaguardia dell'incolumita' fisica  e  psichica  e
all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza  e  dei  loro
eventuali figli  e  delle  loro  figlie.  In  ogni  caso  e'  escluso
l'accesso diretto. Va richiamata la distinzione  tra  l'attivita'  di
accoglienza in emergenza dall'inserimento  programmato,  al  fine  di
salvaguardare la protezione, la sicurezza e  serenita'  delle  ospiti
gia' presenti in struttura.  Per  gli  inserimenti  in  emergenza  e'
possibile individuare ed utilizzare, per periodi brevi ma sufficienti
ad una prima valutazione e individuazione di un iniziale progetto  di
massima,  delle  strutture  protettive  benche'   non   espressamente
dedicate; 
  b) assicurare l'accoglienza in base  alle  modalita'  dalle  stesse
predisposte, e di norma  previo  contatto  ed  attraverso  il  centro
antiviolenza e/o con altri soggetti della rete operanti  nel  settore
del  sostegno  e  dell'aiuto  alle   donne   vittime   di   violenza,
compatibilmente con i posti disponibili; 
  c) assicurare alloggio e beni primari per la vita  quotidiana  alle
donne ospiti ed ai loro figli e figlie; 
  d) garantire la presenza di  personale,  esclusivamente  femminile,
adeguatamente formato e specializzato  sul  tema  della  violenza  di
genere; 
  e) garantire percorsi di formazione iniziale e  permanente  per  il
personale e le figure professionali operanti; 
  f) escludere le tecniche  di  mediazione  familiare  dal  campo  di
attivita' ed interventi proponibili; 
    g) operare in stretta sinergia con i centri  antiviolenza  ed  in
raccordo  con  la  rete  dei  servizi,  anche  attraverso   specifici
protocolli, per assicurare il necessario supporto, nell'ambito di  un
progetto formulato e condiviso con la donna e con i servizi sociali e
sanitari qualora siano coinvolti. 
  2. Le case rifugio sono  dotate  di  un  registro  delle  ospiti  e
predispongono per le stesse un piano individualizzato  di  assistenza
equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza  temporanea  e
di sostegno per le donne, il quale indica in particolare: 
  a) obiettivi da raggiungere; 
  b) contenuti e le modalita' dell'intervento; 
  c) strumenti di verifica. 
  3. Ai sensi dell'art. 7, comma 12 della legge regionale n.  4/2016,
le case rifugio, nell'ambito di propri provvedimenti di cui  all'art.
12, comma 1, lettera f) mettono in atto idonee misure per  assicurare
l'assoluta riservatezza dell'istituzione e della  collocazione  della
casa rifugio. 
  4. I corrispettivi dovuti  per  l'accoglienza  nelle  case  rifugio
possono esser definiti in specifici  convenzioni  stipulate  con  gli
enti invianti in base alle esigenze ed alle  progettualita'  su  casi
specifici. 
  5. Specifiche ed ulteriori modalita' di accesso  sono  definite  in
autonomia dalle singole case attraverso appositi regolamenti  interni
o linee guida operative.