Art. 13 Modalita' organizzative 1. Le case rifugio, come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 4/2016, per essere pienamente operative articolano le proprie attivita' secondo le seguenti modalita' organizzative: a) garantire l'inserimento, assicurando anonimato e segretezza, sulla base della predisposizione preliminare di un progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno, fatte salve le situazioni di segnalazione d'urgenza da parte delle strutture sanitarie e delle forze dell'ordine. Il progetto e' teso alla protezione, alla salvaguardia dell'incolumita' fisica e psichica e all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli e delle loro figlie. In ogni caso e' escluso l'accesso diretto. Va richiamata la distinzione tra l'attivita' di accoglienza in emergenza dall'inserimento programmato, al fine di salvaguardare la protezione, la sicurezza e serenita' delle ospiti gia' presenti in struttura. Per gli inserimenti in emergenza e' possibile individuare ed utilizzare, per periodi brevi ma sufficienti ad una prima valutazione e individuazione di un iniziale progetto di massima, delle strutture protettive benche' non espressamente dedicate; b) assicurare l'accoglienza in base alle modalita' dalle stesse predisposte, e di norma previo contatto ed attraverso il centro antiviolenza e/o con altri soggetti della rete operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, compatibilmente con i posti disponibili; c) assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne ospiti ed ai loro figli e figlie; d) garantire la presenza di personale, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere; e) garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti; f) escludere le tecniche di mediazione familiare dal campo di attivita' ed interventi proponibili; g) operare in stretta sinergia con i centri antiviolenza ed in raccordo con la rete dei servizi, anche attraverso specifici protocolli, per assicurare il necessario supporto, nell'ambito di un progetto formulato e condiviso con la donna e con i servizi sociali e sanitari qualora siano coinvolti. 2. Le case rifugio sono dotate di un registro delle ospiti e predispongono per le stesse un piano individualizzato di assistenza equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno per le donne, il quale indica in particolare: a) obiettivi da raggiungere; b) contenuti e le modalita' dell'intervento; c) strumenti di verifica. 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 12 della legge regionale n. 4/2016, le case rifugio, nell'ambito di propri provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1, lettera f) mettono in atto idonee misure per assicurare l'assoluta riservatezza dell'istituzione e della collocazione della casa rifugio. 4. I corrispettivi dovuti per l'accoglienza nelle case rifugio possono esser definiti in specifici convenzioni stipulate con gli enti invianti in base alle esigenze ed alle progettualita' su casi specifici. 5. Specifiche ed ulteriori modalita' di accesso sono definite in autonomia dalle singole case attraverso appositi regolamenti interni o linee guida operative.