Art. 14 Attivita' 1. La case rifugio garantiscono, a titolo gratuito, i seguenti servizi minimi: a) protezione e ospitalita' alle donne ed ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumita' fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato; b) definizione ed attuazione di un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalita' condivise con la donna accolta; c) integrazione operativa con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza; d) messa a disposizione di adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza; e) realizzazione di un'attivita' di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, i collaborazione con le istituzioni locali. 2. Inoltre, in relazione all'obiettivo di garantire adeguati flussi informativi delle attivita' realizzate, le case rifugio assicurano il flusso delle informazioni anche attraverso il monitoraggio e raccolta da di cui all'art. 24 della legge regionale n. 4/2016. 3. La decisione dell'inserimento nella casa rifugio e' presa congiuntamente con il centro antiviolenza ed i servizi territoriali di competenza, facendo riferimento agli accordi siglati a livello locale rispetto alla compartecipazione della spesa.