Art. 14 
 
                              Attivita' 
 
  1. La case rifugio garantiscono,  a  titolo  gratuito,  i  seguenti
servizi minimi: 
  a) protezione e ospitalita' alle donne ed ai loro figli  minorenni,
a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumita' fisica e  psichica,
per i tempi previsti dal percorso personalizzato; 
  b) definizione ed attuazione di un  progetto  personalizzato  volto
alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo  anche  alla
cura di eventuali minori a carico,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
condivise con la donna accolta; 
  c) integrazione operativa con la rete dei servizi socio-sanitari  e
assistenziali   territoriali,   tenendo   conto   delle    necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza; 
  d) messa a disposizione di adeguati servizi educativi e di sostegno
scolastico nei confronti dei figli minori delle donne  che  subiscono
violenza; 
    e) realizzazione di un'attivita' di raccolta e analisi di dati  e
di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea  con  il  Piano
d'azione straordinario contro la violenza sessuale  e  di  genere,  i
collaborazione con le istituzioni locali. 
  2. Inoltre, in relazione all'obiettivo di garantire adeguati flussi
informativi delle attivita' realizzate, le case rifugio assicurano il
flusso delle informazioni anche attraverso il monitoraggio e raccolta
da di cui all'art. 24 della legge regionale n. 4/2016. 
  3. La  decisione  dell'inserimento  nella  casa  rifugio  e'  presa
congiuntamente con il centro antiviolenza ed i  servizi  territoriali
di competenza, facendo riferimento agli  accordi  siglati  a  livello
locale rispetto alla compartecipazione della spesa.