Art. 17 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. L'adeguamento  delle  case  rifugio,  attualmente  esistenti  ed
autorizzate ai sensi del regolamento regionale 16 novembre  2009,  n.
17/R, ai requisiti gestionali stabiliti dal presente regolamento deve
avvenire entro 12 mesi dall'approvazione dello stesso.