Art. 18 
 
                            Norma finale 
 
  1. La Giunta regionale, con successivo provvedimento  deliberativo,
procede alla costituzione  del  tavolo  di  coordinamento  permanente
regionale con  l'individuazione  di  istituzioni,  enti,  servizi  ed
organizzazioni chiamati a farne parte, nonche' alla definizione delle
modalita' organizzative di lavoro del tavolo stesso.