Art. 2 Ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 4/2016, i soggetti titolari dei centri antiviolenza e le case rifugio di cui al presente regolamento sono i seguenti: a) comuni o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento); b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza; c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata. 2. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera b) devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte negli appositi albi registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate; b) avere tra i propri scopi statutari e contenuto esclusivo o prioritario della propria attivita' nel sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza e di lotta contro la violenza sulle donne; c) avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere; d) gestire centri antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio autorizzate ai sensi della normativa vigente, anche a titolarita' pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi; in alternativa, aver sottoscritto protocolli di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento.