Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 6, comma  2  della  legge  regionale  n.
4/2016, i soggetti titolari dei centri antiviolenza e le case rifugio
di cui al presente regolamento sono i seguenti: 
  a) comuni o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali  di
cui alla  legge  regionale  8  gennaio  2004,  n.  1  (Norme  per  la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento); 
  b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno
ed aiuto alle donne vittime violenza; 
  c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in
forma consorziata. 
  2. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera b) devono possedere
i seguenti requisiti: 
  a) essere iscritte  negli  appositi  albi  registri  regionali  del
volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o
iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate; 
  b) avere tra i propri  scopi  statutari  e  contenuto  esclusivo  o
prioritario della propria attivita' nel sostegno ed aiuto alle  donne
vittime di violenza e di lotta contro la violenza sulle donne; 
  c) avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia  di
violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di  accoglienza
basata sulla relazione tra donne e  che  siano  dotate  di  personale
specificatamente formato sulla violenza di genere; 
    d) gestire centri antiviolenza,  sportelli  antiviolenza  o  case
rifugio  autorizzate  ai  sensi  della  normativa  vigente,  anche  a
titolarita' pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con
gli  enti  pubblici  titolari  dei  servizi;  in  alternativa,   aver
sottoscritto protocolli di  collaborazione  in  base  alla  normativa
vigente  con  gli  enti  e  servizi  pubblici  titolari   di   centri
antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di  interventi
a  favore  delle  donne  vittime  di  violenza  sul   territorio   di
riferimento.