Art. 3 Modalita' di raccordo 1. I centri antiviolenza e le case rifugio operano nel territorio regionale, in costante raccordo con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali: a) gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, per i necessari interventi a favore dei e delle minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia; b) i servizi sanitari afferenti alla rete regionale per la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie vittime di violenza assistita di cui all'art. 17 della legge regionale n. 4/2016 e, ove esistenti, i servizi che si occupano di interventi destinati agli autori di violenza e di maltrattamenti nonche' gli altri servizi sanitari competenti quali il centro esperto sanitario; c) le forze dell'ordine; d) i servizi pari opportunita' territoriali; e) i servizi di assistenza legale; f) i servizi per la casa; g) i servizi per il lavoro e la formazione; h) le strutture scolastiche e le altre agenzie educative e formative operanti; i) l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato impegnate nell'ambito di competenza del presente regolamento. 2. A prescindere dalle diverse forme di raccordo utilizzate di cui al comma 1, e' comunque salvaguardata la libera volonta' delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e alle case rifugio. 3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, i centri antiviolenza e le case rifugio operano in rete sia a livello regionale che nazionale, al fine di favorire lo scambio di informazioni, la conoscenza sulle rispettive iniziative, il raccordo sui casi seguiti, il potenziamento delle azioni multiprofessionali a favore delle donne e dei e delle minori vittime di violenza, l'elaborazione e l'adozione di protocolli operativi locali. 4. I centri antiviolenza e le Case rifugio operano in raccordo con i servizi socio-sanitari anche attraverso l'elaborazione e l'adozione di protocolli e accordi territoriali, come specificato al comma 1, mantenendo, tuttavia, una propria autonomia decisionale ed operativa. 5. La Regione ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge regionale n. 4/2016 si impegna a monitorare tali protocolli e accordi territoriali e a darne comunicazione con cadenza annuale, al dipartimento per le pari opportunita' della presidenza del Consiglio dei ministri.