Art. 3 
 
                        Modalita' di raccordo 
 
  1. I centri antiviolenza e le case rifugio operano  nel  territorio
regionale, in  costante  raccordo  con  le  strutture  pubbliche  cui
compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione
dei reati, quali: 
    a) gli enti gestori delle  funzioni  socio-assistenziali,  per  i
necessari interventi a favore dei e delle minori vittime di violenza,
anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia; 
    b) i servizi sanitari afferenti alla rete regionale per la  presa
in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli  e  figlie
vittime  di  violenza  assistita  di  cui  all'art.  17  della  legge
regionale n. 4/2016 e, ove esistenti, i servizi che  si  occupano  di
interventi destinati agli autori  di  violenza  e  di  maltrattamenti
nonche' gli altri servizi sanitari competenti quali il centro esperto
sanitario; 
    c) le forze dell'ordine; 
    d) i servizi pari opportunita' territoriali; 
  e) i servizi di assistenza legale; 
  f) i servizi per la casa; 
  g) i servizi per il lavoro e la formazione; 
  h)  le  strutture  scolastiche  e  le  altre  agenzie  educative  e
formative operanti; 
  i) l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato  impegnate
nell'ambito di competenza del presente regolamento. 
  2. A prescindere dalle diverse forme di raccordo utilizzate di  cui
al comma 1, e' comunque salvaguardata la libera volonta' delle  donne
che si rivolgono ai centri antiviolenza e alle case rifugio. 
  3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, i centri antiviolenza e le  case
rifugio operano in rete sia a livello  regionale  che  nazionale,  al
fine di favorire lo scambio  di  informazioni,  la  conoscenza  sulle
rispettive iniziative, il raccordo sui casi seguiti, il potenziamento
delle azioni multiprofessionali a favore delle donne e  dei  e  delle
minori vittime di violenza, l'elaborazione e l'adozione di protocolli
operativi locali. 
  4. I centri antiviolenza e le Case rifugio operano in raccordo  con
i servizi socio-sanitari anche attraverso l'elaborazione e l'adozione
di protocolli e accordi territoriali, come specificato  al  comma  1,
mantenendo, tuttavia, una propria autonomia decisionale ed operativa. 
  5. La Regione ai sensi dell'art. 6, comma 9 della  legge  regionale
n.  4/2016  si  impegna  a  monitorare  tali  protocolli  e   accordi
territoriali  e  a  darne  comunicazione  con  cadenza  annuale,   al
dipartimento per le pari opportunita' della presidenza del  Consiglio
dei ministri.