Art. 4 Attivita' di formazione permanente e di aggiornamento 1. La Regione sostiene la progressiva diffusione di un modello di formazione volto ad assicurare la qualita' delle prestazioni, che tenga conto delle esperienze e delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale dei centri antiviolenza e delle case rifugio. 2. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 4/2016, la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia per l'operativita' nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, con la finalita' di supportare formazione e aggiornamento permanente e omogeneo su tutto il territorio regionale, garantendo la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92). 3. Il percorso formativo standard dell'operatrice dei servizi antiviolenza, inserita nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti, e' gestito da agenzie formative accreditate sul territorio regionale in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio ed e' strutturato in due moduli specifici: a) operatrice dei centri antiviolenza e case rifugio - modulo 1: accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta; b) operatrice dei centri antiviolenza e case rifugio - modulo 2: promozione e animazione di reti. 4. La Regione intende assicurare la qualita' e la crescita delle competenze professionali, l'aggiornamento delle operatrici in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, la promozione e il radicamento di reti che valorizzino la sussidiarieta' di collaborazione tra centri antiviolenza, case rifugio e agenzie formative. 5. Al fine di ottenere il riconoscimento dei profili di cui al comma 3 sono previste le seguenti modalita' di riconoscimento: a) i centri antiviolenza e le case rifugio validano le esperienze e competenze maturate dalle operatrici in servizio in relazione al profilo standard della Regione e, successivamente, le agenzie formative in base alla documentazione prodotta provvedono alla certificazione delle stesse; b) in relazione ai bisogni formativi espressi dai centri antiviolenza e case rifugio, le agenzie formative accreditate sul territorio regionale organizzano i corsi di formazione previsti nel repertorio standard, in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio. 6. I centri antiviolenza e le case rifugio sono tenuti a garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti.