Art. 4 
 
        Attivita' di formazione permanente e di aggiornamento 
 
  1. La Regione sostiene la progressiva diffusione di un  modello  di
formazione volto ad assicurare la  qualita'  delle  prestazioni,  che
tenga conto delle esperienze e delle competenze  maturate  nel  corso
degli anni  dal  personale  dei  centri  antiviolenza  e  delle  case
rifugio. 
  2. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge regionale n.  4/2016,
la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi  sia  in
materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia  per
l'operativita' nei centri antiviolenza e nelle case rifugio,  con  la
finalita' di  supportare  formazione  e  aggiornamento  permanente  e
omogeneo  su   tutto   il   territorio   regionale,   garantendo   la
certificazione  delle  competenze  acquisite  ai  sensi  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme  generali
e dei livelli essenziali delle  prestazioni  per  l'individuazione  e
validazione degli apprendimenti  non  formali  e  informali  e  degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale  di  certificazione
delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della  legge  28
giugno 2012, n. 92). 
  3. Il  percorso  formativo  standard  dell'operatrice  dei  servizi
antiviolenza,   inserita   nell'elenco    regionale    dei    profili
professionalizzanti, e' gestito da agenzie formative accreditate  sul
territorio regionale in collaborazione con i centri antiviolenza e le
case rifugio ed e' strutturato in due moduli specifici: 
    a) operatrice dei centri antiviolenza e case rifugio - modulo  1:
accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta; 
    b) operatrice dei centri antiviolenza e case rifugio - modulo  2:
promozione e animazione di reti. 
  4. La Regione intende assicurare la qualita' e  la  crescita  delle
competenze professionali, l'aggiornamento delle  operatrici  in  modo
omogeneo su  tutto  il  territorio  regionale,  la  promozione  e  il
radicamento  di   reti   che   valorizzino   la   sussidiarieta'   di
collaborazione  tra  centri  antiviolenza,  case  rifugio  e  agenzie
formative. 
  5. Al fine di ottenere il riconoscimento  dei  profili  di  cui  al
comma 3 sono previste le seguenti modalita' di riconoscimento: 
    a) i centri antiviolenza e le case rifugio validano le esperienze
e competenze maturate dalle operatrici in servizio  in  relazione  al
profilo  standard  della  Regione  e,  successivamente,  le   agenzie
formative  in  base  alla  documentazione  prodotta  provvedono  alla
certificazione delle stesse; 
    b)  in  relazione  ai  bisogni  formativi  espressi  dai   centri
antiviolenza e case rifugio, le  agenzie  formative  accreditate  sul
territorio regionale organizzano i corsi di formazione  previsti  nel
repertorio standard, in collaborazione con i centri antiviolenza e le
case rifugio. 
  6. I centri antiviolenza e le case rifugio sono tenuti a  garantire
percorsi di formazione iniziale e permanente per il  personale  e  le
figure professionali operanti.