Art. 6 Modalita' di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario 1. Il centro esperto sanitario e' istituito presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute di Torino. Il centro e' costituito dalla integrazione tra le diverse articolazioni organizzative gia' attive da anni (SVS, Bambi, Demetra) e si avvale della collaborazione attiva dei DEA dei presidi compongono l'AOU e della competenza di alcune strutture trasversali quali medicina legale, servizio sociale, psicologia clinica, URP e delle direzioni mediche di presidio. 2. Il centro esperto opera con accessibilita' h 24 definita operativamente da un protocollo integrao interno all'AOU che coinvolge attivamente tutte le strutture sopra elencate. 3. L'accesso al centro esperto avviene tramite i DEA dell'AOU, tramite trasferimento da altri DEA o reparti in collaborazione con le equipe multiprofessionali territoriali. 4. Il centro esperto collabora con le altre istituzioni che operano su questo tema: enti gestori dell funzioni socio-assistenziali, autorita' giudiziaria, pubblica sicurezza, organizzazioni senza scopo lucro e altri servizi pubblici attivi sul territorio regionale in materia di prevenzione, contrasto assistenza alle donne vittime di violenza. 5. Il centro esperto sanitario e' parte integrante della rete sanitaria rispetto alla quale ha funzioni coordinamento, di formazione e supporto anche con azione sussidiaria nell'assistenza ai pazienti. 6. La funzione di coordinamento e' svolta in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sanita' e prevede almeno due incontri annuali di verifica e monitoraggio dell'attivita' svolta e d'aderenza ai comuni protocolli di assistenza. In particolare, si intende garantire: a) una modalita' assistenziale alle vittime di violenza domestica e sessuale che sia adeguata e omogenea su tutto il territorio regionale; b) il monitoraggio della situazione con attenzione al riconoscimento della quota sommersa di fenomeno della violenza ed alla prevenzione del perpetuarsi del ciclo della violenza; c) il corretto utilizzo delle codifiche di dimissione dei casi di maltrattamento domestico violenza sessuale in modo da consentire un'agevole analisi statistica e monitoraggio a livello regionale; d) la razionalizzazione della raccolta dei reperti a scopo giudiziario. 7. La funzione di formazione degli operatori della rete sanitaria e' garantita dal centro esperto attraverso l'organizzazione di corsi, convegni e seminari utili all'aggiornamento delle procedure di presa in carico. 8. La funzione di supporto alla rete sanitaria piemontese si concretezza: a) nella collaborazione attiva con le equipe multiprofessionali territoriali nei casi di trasferimenti dei pazienti; b) nella gestione operativa di problematiche emergenti nelle realta' decentrate (es. catena custodia dei reperti con centralizzazione della custodia sul lungo periodo, successiva alla repertazione avvenuta localmente nelle sedi decentrate, ecc); c) nell'attivita' di consulenza telefonica agli operatori sanitari del territorio; d) nella proposta e aggiornamento dei protocolli e delle procedure di assistenza.