Art. 6 
 
             Modalita' di organizzazione e funzionamento 
                    del centro esperto sanitario 
 
  1. Il  centro  esperto  sanitario  e'  istituito  presso  l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute di Torino. Il centro e'
costituito  dalla   integrazione   tra   le   diverse   articolazioni
organizzative gia' attive da anni (SVS, Bambi, Demetra) e  si  avvale
della collaborazione attiva dei DEA dei presidi  compongono  l'AOU  e
della competenza  di  alcune  strutture  trasversali  quali  medicina
legale, servizio sociale, psicologia clinica, URP e  delle  direzioni
mediche di presidio. 
  2. Il  centro  esperto  opera  con  accessibilita'  h  24  definita
operativamente  da  un  protocollo  integrao  interno   all'AOU   che
coinvolge attivamente tutte le strutture sopra elencate. 
  3. L'accesso al centro esperto  avviene  tramite  i  DEA  dell'AOU,
tramite trasferimento da altri DEA o reparti in collaborazione con le
equipe multiprofessionali territoriali. 
  4. Il centro esperto collabora con le altre istituzioni che operano
su questo  tema:  enti  gestori  dell  funzioni  socio-assistenziali,
autorita' giudiziaria, pubblica sicurezza, organizzazioni senza scopo
lucro e altri servizi pubblici attivi  sul  territorio  regionale  in
materia di prevenzione, contrasto assistenza alle  donne  vittime  di
violenza. 
  5. Il centro esperto  sanitario  e'  parte  integrante  della  rete
sanitaria  rispetto  alla  quale  ha   funzioni   coordinamento,   di
formazione e supporto anche con azione sussidiaria nell'assistenza ai
pazienti. 
  6. La funzione di coordinamento e' svolta in collaborazione con  la
struttura regionale competente in materia di sanita' e prevede almeno
due incontri annuali di verifica e monitoraggio dell'attivita' svolta
e d'aderenza ai comuni protocolli di assistenza. In  particolare,  si
intende garantire: 
  a) una modalita' assistenziale alle vittime di violenza domestica e
sessuale  che  sia  adeguata  e  omogenea  su  tutto  il   territorio
regionale; 
  b)   il   monitoraggio   della   situazione   con   attenzione   al
riconoscimento della quota sommersa di  fenomeno  della  violenza  ed
alla prevenzione del perpetuarsi del ciclo della violenza; 
  c) il corretto utilizzo delle codifiche di dimissione dei  casi  di
maltrattamento domestico violenza  sessuale  in  modo  da  consentire
un'agevole analisi statistica e monitoraggio a livello regionale; 
  d)  la  razionalizzazione  della  raccolta  dei  reperti  a   scopo
giudiziario. 
  7. La funzione di formazione degli operatori della  rete  sanitaria
e' garantita dal centro esperto attraverso l'organizzazione di corsi,
convegni e seminari utili all'aggiornamento delle procedure di  presa
in carico. 
  8. La funzione  di  supporto  alla  rete  sanitaria  piemontese  si
concretezza: 
  a) nella collaborazione attiva  con  le  equipe  multiprofessionali
territoriali nei casi di trasferimenti dei pazienti; 
  b)  nella  gestione  operativa  di  problematiche  emergenti  nelle
realta'   decentrate   (es.   catena   custodia   dei   reperti   con
centralizzazione della custodia sul lungo  periodo,  successiva  alla
repertazione avvenuta localmente nelle sedi decentrate, ecc); 
  c) nell'attivita' di consulenza telefonica agli operatori  sanitari
del territorio; 
  d) nella proposta e aggiornamento dei protocolli e delle  procedure
di assistenza.