Art. 7 Criteri di concessione dei finanziamenti 1. Al fine di realizzare un'equa allocazione delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta attuata dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione di tali servizi, sono ripartiti in via preliminare, tra gli otto ambi territoriali provinciali e metropolitano sulla base dei seguenti criteri: a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito; b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in eta' superiore ai 14 anni. 2. Gli importi stanziati relativi alle spese per la costruzione e/o ristrutturazione dei centri e delle case rifugio sono ripartiti in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano. 3. In attuazione di quanto previsto all'art. 8 della legge regionale n. 4/2016, l'iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, conclusa la fase transitoria di prima istituzione dell'albo regionale, e' obbligatoria. 4. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti in via preventiva, con specifico provvedimento della struttura regionale competente, che disciplina le modalita' accesso ai finanziamenti. Possono presentare istanza di finanziamento i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2. 5. L'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari e la relativa erogazione dell'acconto del 70 per cento, sono disposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, previa verifica della rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti previsti nel presente regolamento. Il restante 30 per cento dei finanziamenti e' concesso a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l'utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attivita' previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate. 6. Qualora da un singolo ambito provinciale e metropolitano pervenga un'unica istanza, espressione della rete territoriale di riferimento, il finanziamento richiesto puo' corrispondere all'intero importo assegnabile all'ambito stesso sulla base della ripartizione preventiva di cui sopra. 7. Qualora per uno o piu' tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra i beneficiari secondo criteri proporzionali. 8. Nel caso in cui l'ammontare dei finanziamenti assegnabili superi la somma stanziata a bilancio regionale annuale, si provvede ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 9. Gli enti titolari dei centri antiviolenza e delle case rifugio trasmettono alla struttura regionale competente le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e gestione dei centri o delle case rifugio, contenenti i seguenti elementi: a) tipologia del soggetto beneficiario; b) quadro sintetico delle attivita' e degli interventi che si intendono realizzare; c) modalita' di realizzazione degli interventi; d) rete territoriale coinvolta nel progetto, esplicitando il collegamento con altri servizi che in senso ampio si occupano della problematica della violenza di genere; e) risorse umane e strumentali; f) piano finanziario, comprensivo dell'eventuale cofinanziamento e di eventuali altre forme di finanziamento previste; g) cronoprogramma riportante le fasi operative degli interventi. 10. Per quanto concerne il riparto dei fondi, non appena definito un sistema di monitoraggio nazionale, saranno valutati ulteriori criteri, ai fini del riparto stesso, tra i quali l'entita' del carico di lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio, in funzione del numero di donne ascoltate, trattate e accolte.