Art. 7 
 
              Criteri di concessione dei finanziamenti 
 
  1. Al fine di realizzare un'equa allocazione delle  risorse  ed  un
tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta attuata  dai  centri
antiviolenza e dalle case rifugio,  gli  importi  stanziati  relativi
alle  spese  di  funzionamento  e  gestione  di  tali  servizi,  sono
ripartiti  in  via  preliminare,  tra  gli  otto  ambi   territoriali
provinciali e metropolitano sulla base dei seguenti criteri: 
  a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito; 
  b) 50 per cento da suddividere in base alla  popolazione  femminile
residente, in eta' superiore ai 14 anni. 
  2. Gli importi stanziati relativi alle spese per la costruzione e/o
ristrutturazione dei centri e delle case rifugio  sono  ripartiti  in
quota  uguale  tra  gli  otto  ambiti  territoriali   provinciali   e
metropolitano. 
  3.  In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  8  della  legge
regionale n.  4/2016,  l'iscrizione  all'albo  regionale  dei  centri
antiviolenza e delle case rifugio, conclusa la  fase  transitoria  di
prima istituzione dell'albo regionale, e' obbligatoria. 
  4. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti in via  preventiva,
con specifico provvedimento della struttura regionale competente, che
disciplina le modalita' accesso ai finanziamenti. Possono  presentare
istanza di finanziamento i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2. 
  5. L'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari  e  la  relativa
erogazione dell'acconto del 70 per cento, sono disposti con  apposito
provvedimento della struttura regionale competente,  previa  verifica
della rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti  previsti  nel
presente regolamento. Il restante 30 per cento dei  finanziamenti  e'
concesso   a   saldo,   previa   presentazione   e   verifica   della
rendicontazione attestante l'utilizzo  delle  somme  assegnate  e  la
realizzazione delle attivita' previste, salvo conguaglio rispetto  ad
eventuali somme non utilizzate. 
  6.  Qualora  da  un  singolo  ambito  provinciale  e  metropolitano
pervenga un'unica istanza, espressione  della  rete  territoriale  di
riferimento, il finanziamento richiesto puo' corrispondere all'intero
importo assegnabile all'ambito stesso sulla base  della  ripartizione
preventiva di cui sopra. 
  7. Qualora  per  uno  o  piu'  tra  gli  otto  ambiti  territoriali
provinciali  e  metropolitano  non  vi  siano   le   condizioni   per
l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di  progetti
non finanziabili o non presentati, le risorse non  assegnate  vengono
ridistribuite tra i beneficiari secondo criteri proporzionali. 
  8. Nel caso in cui l'ammontare dei finanziamenti assegnabili superi
la somma stanziata a bilancio regionale annuale, si provvede  ad  una
riduzione proporzionale degli importi assegnati fino  ad  esaurimento
dei fondi disponibili. 
  9. Gli enti titolari dei centri antiviolenza e delle  case  rifugio
trasmettono alla  struttura  regionale  competente  le  richieste  di
finanziamento dei progetti di istituzione e  gestione  dei  centri  o
delle case rifugio, contenenti i seguenti elementi: 
  a) tipologia del soggetto beneficiario; 
  b) quadro sintetico delle  attivita'  e  degli  interventi  che  si
intendono realizzare; 
  c) modalita' di realizzazione degli interventi; 
  d)  rete  territoriale  coinvolta  nel  progetto,  esplicitando  il
collegamento con altri servizi che in senso ampio si  occupano  della
problematica della violenza di genere; 
  e) risorse umane e strumentali; 
    f) piano finanziario, comprensivo dell'eventuale  cofinanziamento
e di eventuali altre forme di finanziamento previste; 
    g) cronoprogramma riportante le fasi operative degli interventi. 
  10. Per quanto concerne il riparto dei fondi, non  appena  definito
un sistema di  monitoraggio  nazionale,  saranno  valutati  ulteriori
criteri, ai fini del riparto stesso, tra i quali l'entita' del carico
di lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio,  in  funzione
del numero di donne ascoltate, trattate e accolte.