Art. 8 
 
                       Istituzione dei centri 
 
  1. I centri antiviolenza, promossi in  forma  singola,  d'intesa  o
consorziata dai soggetti di cui all'art. 6 della legge  regionale  n.
4/2016, sono istituiti in base ai seguenti criteri: 
  a) riferimento prevalente e non esclusivo ad un bacino d'utenza per
ambito   territoriale   afferente   al   territorio   provinciale   e
metropolitano; 
  b) possesso dei requisiti di agibilita' ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); 
  c)  accessibilita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1996, n.  503  (Regolamento  recante  norme  per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi  e
servizi pubblici) ed adeguata pubblicizzazione  indicante  i  servizi
minimi e le modalita' d'accesso; 
  d)  iscrizione,  per  quanto  riguarda   le   associazioni   e   le
organizzazioni di gestione dei centri antiviolenza, al previsto  albo
regionale o, fino alla conclusione della fase  transitoria  di  prima
istituzione dell'albo stesso, iscrizione ai registri regionali  delle
onlus presso l'Agenzia delle entrate; 
  e)  individuazione  nello  statuto  del  tema  del  contrasto  alla
violenza di genere quale  obiettivo  prioritario,  coerentemente  con
quanto indicato con gli  obiettivi  della  Convenzione  di  Istanbul,
oppure l'esistenza di una consolidata e comprovata esperienza  almeno
quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne  vittime  di
violenza; 
  f) possesso dei requisiti di abitabilita' ed articolati  in  locali
idonei a garantire le diverse  attivita'  nel  rispetto  delle  norme
della privacy; 
  g) possesso dei caratteri di funzionalita' e sicurezza sia  per  le
donne accolte sia per i figli e le figlie minori; 
  h) completa gratuita' del  complesso  di  attivita'  ed  interventi
offerti e della permanenza sia per le donne  che  per  gli  eventuali
figli e figlie; 
  i) riservatezza per le donne e gli eventuali figli e figlie minori;
le cui modalita' esecutive  sono  oggetto  di  specifici  regolamenti
interni o linee guida operative dei centri.