Art. 8 Istituzione dei centri 1. I centri antiviolenza, promossi in forma singola, d'intesa o consorziata dai soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 4/2016, sono istituiti in base ai seguenti criteri: a) riferimento prevalente e non esclusivo ad un bacino d'utenza per ambito territoriale afferente al territorio provinciale e metropolitano; b) possesso dei requisiti di agibilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); c) accessibilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) ed adeguata pubblicizzazione indicante i servizi minimi e le modalita' d'accesso; d) iscrizione, per quanto riguarda le associazioni e le organizzazioni di gestione dei centri antiviolenza, al previsto albo regionale o, fino alla conclusione della fase transitoria di prima istituzione dell'albo stesso, iscrizione ai registri regionali delle onlus presso l'Agenzia delle entrate; e) individuazione nello statuto del tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, oppure l'esistenza di una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza; f) possesso dei requisiti di abitabilita' ed articolati in locali idonei a garantire le diverse attivita' nel rispetto delle norme della privacy; g) possesso dei caratteri di funzionalita' e sicurezza sia per le donne accolte sia per i figli e le figlie minori; h) completa gratuita' del complesso di attivita' ed interventi offerti e della permanenza sia per le donne che per gli eventuali figli e figlie; i) riservatezza per le donne e gli eventuali figli e figlie minori; le cui modalita' esecutive sono oggetto di specifici regolamenti interni o linee guida operative dei centri.