Art. 9 Modalita' organizzative e standard di qualita' 1. I centri articolano le proprie attivita' e la propria rete di sostegno in armonia con i principi ispiratori della legge regionale n. 4/2016 e utilizzano le seguenti modalita' organizzative: a) garantire la capillare diffusione degli interventi nel rispetto dei propri autonomi regolamenti interni, anche attraverso l'articolazione in uno o piu' sportelli sul territorio; b) operare, anche attraverso la stipula di protocolli ed accordi operativi, in stretto raccordo con le case rifugio, i DEA e i pronto soccorso territoriali e la rete sanitaria di cui all'art. 17 della legge regionale n. 4/2016, le forze dell'ordine, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, il sistema per i servizi al lavoro e per la formazione, il sistema scolastico ed educativo e con tutta la rete degli organismi pubblici, privati e del terzo settore in senso ampio che si occupano della problematica della violenza di genere, quali i servizi per le pari opportunita' localmente presenti nella rete territoriale; c) usufruire di detti servizi afferenti ad altri centri della rete territoriale piu' prossima, nel caso in cui i centri antiviolenza non abbiano nell'ambito territoriale di riferimento la possibilita' di attivare servizi di supporto psicologico e di assistenza legale; d) adottare la carta dei servizi/regolamento interno, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali specificatamente dedicati a tale attivita'; e) garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi; f) garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, anche collegandosi al telefono nazionale di pubblica utilita' 1522; g) garantire la presenza di personale di prima accoglienza, esclusivamente femminile, con specifiche competenze professionali ed in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza e garantire la specifica relazione tra donne quale elemento caratterizzante e fondante ogni percorso di affrancamento; h) assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specificamente formate sui temi della violenza di genere, individuate nel genere, sulla base della scelta personale della donna, disponibili in tempi congrui rispetto alle esigenze di urgenza/emergenza; i) garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti; l) escludere le tecniche di mediazione familiare dal campo di attivita' e di interventi proponibili: tale esclusione e' esplicitata sia nei materiali informativi sia nelle comunicazioni fornite all'utenza; m) impedire o vietare l'accesso ai locali dei centri agli autori della violenza e dei maltrattamenti; n) assicurare un'adeguata supervisione periodica per le operatrici di prima accoglienza e le figure professionali operanti nei centri. 2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza quinquennale, gli standard di qualita' dei centri antiviolenza sono sottoposti ad aggiornamento e revisione da parte della Giunta regionale, anche attraverso la consultazione con i centri medesimi. 3. Specifiche ed ulteriori modalita' di accesso sono definite in autonomia dai singoli centri antiviolenza attraverso appositi regolamenti interni o linee guida operative dei centri.