Art. 9 
 
           Modalita' organizzative e standard di qualita' 
 
  1. I centri articolano le proprie attivita' e la  propria  rete  di
sostegno in armonia con i principi ispiratori della  legge  regionale
n. 4/2016 e utilizzano le seguenti modalita' organizzative: 
  a) garantire la capillare diffusione degli interventi nel  rispetto
dei   propri   autonomi   regolamenti   interni,   anche   attraverso
l'articolazione in uno o piu' sportelli sul territorio; 
  b) operare, anche attraverso la stipula di  protocolli  ed  accordi
operativi, in stretto raccordo con le case rifugio, i DEA e i  pronto
soccorso territoriali e la rete sanitaria di cui  all'art.  17  della
legge regionale n. 4/2016, le forze  dell'ordine,  gli  enti  gestori
delle funzioni socio-assistenziali,  il  sistema  per  i  servizi  al
lavoro e per la formazione, il sistema scolastico ed educativo e  con
tutta la rete degli organismi pubblici, privati e del  terzo  settore
in senso ampio che si occupano della problematica della  violenza  di
genere, quali i servizi per le pari opportunita' localmente  presenti
nella rete territoriale; 
  c) usufruire di detti servizi afferenti ad altri centri della  rete
territoriale piu' prossima, nel caso in cui i centri antiviolenza non
abbiano nell'ambito territoriale di riferimento  la  possibilita'  di
attivare servizi di supporto psicologico e di assistenza legale; 
  d) adottare la carta dei  servizi/regolamento  interno,  garantendo
l'accoglienza con giorni e orari di apertura al  pubblico  in  locali
specificatamente dedicati a tale attivita'; 
  e) garantire un'apertura di almeno 5  giorni  alla  settimana,  ivi
compresi i giorni festivi; 
    f) garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su  24,
anche collegandosi al telefono nazionale di pubblica utilita' 1522; 
    g) garantire la  presenza  di  personale  di  prima  accoglienza,
esclusivamente femminile, con specifiche competenze professionali  ed
in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza e garantire la
specifica  relazione  tra  donne  quale  elemento  caratterizzante  e
fondante ogni percorso di affrancamento; 
  h)  assicurare  un'adeguata  presenza   di   figure   professionali
specificamente formate sui temi della violenza di genere, individuate
nel  genere,  sulla  base  della  scelta   personale   della   donna,
disponibili   in   tempi   congrui   rispetto   alle   esigenze    di
urgenza/emergenza; 
  i) garantire percorsi di formazione iniziale e  permanente  per  il
personale e le figure professionali operanti; 
  l) escludere le tecniche  di  mediazione  familiare  dal  campo  di
attivita' e di interventi proponibili: tale esclusione e' esplicitata
sia  nei  materiali  informativi  sia  nelle  comunicazioni   fornite
all'utenza; 
  m) impedire o vietare l'accesso ai locali dei  centri  agli  autori
della violenza e dei maltrattamenti; 
    n)  assicurare  un'adeguata   supervisione   periodica   per   le
operatrici di prima accoglienza e le  figure  professionali  operanti
nei centri. 
  2.  Trascorsi  tre  anni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
regolamento, e successivamente con cadenza quinquennale, gli standard
di qualita' dei centri antiviolenza sono sottoposti ad  aggiornamento
e revisione da parte della  Giunta  regionale,  anche  attraverso  la
consultazione con i centri medesimi. 
  3. Specifiche ed ulteriori modalita' di accesso  sono  definite  in
autonomia  dai  singoli  centri  antiviolenza   attraverso   appositi
regolamenti interni o linee guida operative dei centri.