Allegato 
 
Regolamento concernente criteri e modalita' per il  finanziamento  di
  iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma
  2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 
    (Omissis). 
 
                               CAPO I 
 
                  Finalita' e disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione di incentivi di cui all'art. 15,  comma  2-sexies,
della legge regionale 20 febbraio  2015,  n.  3  (Rilancimpresa  FVG)
cosi' come introdotto con l'art. 2, comma 2 della legge  regionale  6
agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio  2015  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007), finalizzati al finanziamento di iniziative per
lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le  attivita'  innovative
mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il
trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo  efficacemente
alla creazione di  reti,  alla  diffusione  di  informazioni  e  alla
collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono
il cluster. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del  presente  regolamento  si  adottano  le  seguenti
definizioni: 
      a) cluster: ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  j)  della
legge regionale n. 3/2015, sistema regionale di  imprese  e  soggetti
pubblici  e  privati,  anche  afferenti  a  diversi  settori  e   non
necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare  un
insieme coerente di iniziative e progetti  in  un  determinato  campo
rilevante per l'economia regionale. Tali cluster devono presentare le
caratteristiche di poli di innovazione ai sensi del regolamento  (UE)
n. 651/2014; 
      b) poli di  innovazione:  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014,   strutture   o   raggruppamenti   organizzati   di   parti
indipendenti (quali start-up  innovative,  piccole,  medie  e  grandi
imprese, organismi di  ricerca  e  di  diffusione  della  conoscenza,
organizzazioni senza scopo di  lucro  e  altri  pertinenti  operatori
economici) volti a incentivare le attivita'  innovative  mediante  la
promozione, la condivisione di strutture e lo cambio di conoscenze  e
competenze  e  contribuendo   efficacemente   al   trasferimento   di
conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e
alla collaborazione tra imprese e altri organismi  che  costituiscono
il polo. L'accesso a locali, impianti e attivita' del polo e'  aperto
a piu' utenti e concesso in modo trasparente e  non  discriminatorio.
Le  imprese  che  hanno  finanziato  almeno  il  10%  dei  costi   di
investimento del polo di innovazione possono  godere  di  un  accesso
preferenziale a condizioni piu' favorevoli. Al fine  di  evitare  una
sovracompensazione, e' necessario che tale accesso sia  proporzionale
al contributo dell'impresa  ai  costi  di  investimento  e  che  tali
condizioni siano rese pubbliche. I canoni pagati per l'utilizzo degli
impianti  e  per  la   partecipazione   alle   attivita'   del   polo
corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi; 
      c) Cluster dell'agroalimentare: attivato ai sensi dell'art. 15,
comma 2,  della  legge  regionale  n.  3/2015,  dall'Agenzia  per  lo
sviluppo  del  distretto  industriale  Parco  agroalimentare  di  San
Daniele,  al  fine  di  sviluppare  le  potenzialita'   del   cluster
dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia tra i soggetti pubblici
e privati, cosi' come  definiti  alla  lettera  a),  in  armonia  con
l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA; 
      d) Cluster del sistema casa: attivato ai  sensi  dell'art.  15,
comma 2-bis, della legge regionale n.  3/2015,  dall'Agenzia  per  lo
sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui  all'art.  55,
comma 1 della legge regionale n. 3/2015, al  fine  di  sviluppare  le
potenzialita' del cluster del sistema casa,  a  partire  dai  settori
attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e  della
sedia, tra i soggetti pubblici e privati, cosi'  come  definiti  alla
lettera a); 
      e) Cluster della metalmeccanica: attivato  ai  sensi  dell'art.
15, comma 2-ter, della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo
sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'art. 55, comma 1
della  legge  regionale  n.  3/2015,  al  fine   di   sviluppare   le
potenzialita' del cluster della metalmeccanica, a partire dai settori
attinenti ai distretti industriali di  riferimento  della  meccanica,
termoelettromeccanica,   componentistica,   materie    plastiche    e
produzioni in metallo, tra i soggetti pubblici e privati, cosi'  come
definiti alla lettera a); 
      f)  Cluster  delle  tecnologie  marittime:  attivato  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2-quater, della legge  regionale  n.  3/2015,  da
Mare TC FVG - Maritime  Technology  Cluster  FVG,  individuato  quale
«Distretto  dell'innovazione»  ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
regionale  10  novembre  2005,  n.  26  (Disciplina  in  materia   di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine  di
sviluppare le potenzialita' del cluster delle tecnologie marittime  a
partire dai settori attinenti  la  cantieristica  navale  e  nautica,
l'offshore, incluse le relative filiere specializzate,  i  trasporti,
la logistica, i servizi per la navigazione e  il  diportismo  nautico
del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti pubblici e  privati,  cosi'
come definiti alla lettera a); 
      g) Cluster «Smart Health»:  attivato  ai  sensi  dell'art.  15,
comma 2-quinquies, della legge regionale  n.  3/2015,  dal  Distretto
tecnologico della Biomedicina Molecolare  -  CBM,  individuato  quale
«Distretto  dell'innovazione»  ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
regionale n. 26/2005, al fine  di  sviluppare  le  potenzialita'  del
cluster «Smart Health» a partire dai settori del  biomedicale,  delle
biotecnologie e della  bioinformatica,  tra  i  soggetti  pubblici  e
privati, cosi' come definiti alla lettera a); 
      h) soggetto gestore del cluster: ai sensi dell'art.  15,  commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e  2-quinquies  della  legge  regionale  n.
3/2015, il soggetto che, al fine di sviluppare le  potenzialita'  dei
cluster di pertinenza, attiva le sinergie tra i soggetti  pubblici  e
privati costituenti i cluster medesimi; 
      i) microimprese, Piccole e medie  imprese  (PMI):  imprese  che
soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE); 
      j) piano triennale strategico: documento di programmazione  che
delinea le finalita', gli obiettivi e le attivita', con l'indicazione
dei  tempi  e  delle  risorse  necessarie  per  lo   sviluppo   delle
potenzialita' dei cluster  di  pertinenza,  individuando  altresi'  i
soggetti che ne faranno parte; 
      k) spese generali supplementari: rientrano in questa  categoria
i costi pagati a fornitori esterni,  a  titolo  esemplificativo,  per
spese postali e telefoniche, fax, fotocopie e cancelleria; 
      l) formato  PDF/A:  documento  con  estensione  PDF  realizzato
mediante appositi strumenti per  la  realizzazione  di  tale  formato
disponibili anche in forma gratuita su Internet. 
 
                               Art. 3. 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale n.
3/2015, sono ammissibili ad incentivazione quelle iniziative  per  lo
sviluppo e la gestione dei cluster aventi le caratteristiche di  poli
di innovazione che siano volte ad incentivare le attivita' innovative
mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il
trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo  efficacemente
alla creazione di  reti,  alla  diffusione  di  informazioni  e  alla
collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono
il cluster e aventi ad oggetto, anche congiuntamente: 
      a) l'innovazione del prodotto e del processo; 
      b) l'internazionalizzazione delle imprese; 
      c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale; 
      d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale. 
    2. Le iniziative di cui al comma 1, sono individuate e realizzate
nell'ambito di un piano triennale strategico che individua finalita',
obiettivi e attivita' con  indicazione  dei  tempi  e  delle  risorse
necessarie per sviluppare le potenzialita' dei relativi cluster. 
 
                               Art. 4. 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
    1. Sono beneficiari dell'incentivo i soggetti gestori dei cluster
indicati all'art. 15 della legge regionale n. 3/2015. 
    2. I beneficiari di cui all'art. 15, commi 2-bis  e  2-ter  della
legge regionale n. 3/2015 rispondono ai requisiti previsti  dall'art.
55, comma 1 della legge regionale n. 3/2015. 
    3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies e 2-octies  della  legge
regionale n. 3/2015, gli incentivi di  cui  al  presente  regolamento
sono concessi in alternativa al sostegno di cui all'art. 7, commi  43
e 43-bis, della legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011). 
    4. Ai fini della ammissibilita' a finanziamento i beneficiari  di
cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere iscritti nel Registro delle imprese della  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  ed   essere   in
attivita'; 
      b)  avere  sede  legale  o  unita'  operativa  sul   territorio
regionale al momento della liquidazione dell'incentivo; 
      c)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposte  a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      d) essere in  regola  con  la  normativa  vigente  in  tema  di
sicurezza sul lavoro; 
      e) non essere destinatari di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300); 
      f) non trovarsi  nelle  condizioni  ostative  alla  concessione
dell'incentivo previste dalla vigente normativa antimafia; 
    g) svolgere attivita' di polo d'innovazione ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21; 
      h) a seconda del regime di aiuto prescelto, non  rientrare  nei
casi  di  esclusione  dall'applicazione  del  regolamento   (UE)   n.
1407/2013 di cui alla tabella «A» allegata  al  presente  regolamento
ovvero del regolamento (UE) 651/2014, art. 1, paragrafi 2 e seguenti; 
      i) non essere impresa in  difficolta'  ai  sensi  dell'art.  2,
punto 18, e in applicazione dell'art. 1, paragrafo 4, lettera c)  del
regolamento (UE) n. 651/2014; 
      j) non aver avviato i lavori  relativi  all'iniziativa  per  la
quale e' richiesto l'incentivo ai sensi dell'art. 2, punto 23,  e  in
applicazione dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014. 
    5. I requisiti di ammissibilita',  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 21, devono essere  posseduti  alla  data  di  presentazione
della  domanda  e  mantenuti  e  rispettati  per  tutta   la   durata
dell'iniziativa fino all'erogazione del saldo. 
 
                               Art. 5. 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale n. 18/2003 in combinato disposto con  l'art.  37,  comma  1
della legge regionale 4  marzo  2005,  n.  4,  la  concessione  degli
incentivi ai soggetti beneficiari e' subordinata  alla  presentazione
di una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto  alla  data  di
presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ciascun   beneficiario
partecipante al progetto,  attestante  il  rispetto  delle  normative
vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 
 
                               CAPO II 
 
           Intensita' di aiuto, spese ammissibili e limiti 
 
                               Art. 6. 
 
Regime di aiuto, intensita' della contribuzione, limiti  di  spesa  e
                               cumulo 
 
    1. Le risorse disponibili sono ripartite in misura uguale  tra  i
soggetti beneficiari. 
    2. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente regolamento
sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 187/1 di data
26 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. 
    3. Nel limite delle risorse  ripartite  ai  sensi  del  comma  1,
l'incentivo e' concesso nella misura del 50  per  cento  della  spesa
riconosciuta ammissibile. 
    4. Gli incentivi concessi ai sensi del presente  regolamento  per
la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, sono  cumulabili
con altri contributi pubblici, compresi aiuti di  Stato  e  aiuti  in
regime  «de  minimis»  concessi  per  le  medesime   iniziative   che
riguardano diversi costi ammissibili precisamente individuati. 
    5. L'incentivo esentato non puo' essere cumulato  con  aiuti  «de
minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se  tale  cumulo
porta a un'intensita' di aiuto superiore alla  percentuale  stabilita
al comma 3 del presente articolo. 
 
                               Art. 7. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Per l'attuazione delle iniziative di sviluppo dei  cluster  di
cui all'art. 3, sono ammissibili le seguenti attivita' di promozione,
condivisione di strutture, scambio,  trasferimento  di  conoscenze  e
competenze,  contributo  alla  creazione  di  reti,   diffusione   di
informazioni e collaborazione  tra  imprese  e  altri  organismi  che
costituiscono il cluster: 
      a) networking e animazione territoriale per il coinvolgimento e
la partecipazione di  potenziali  attori  interessati  allo  sviluppo
delle progettualita' future dei cluster di pertinenza; 
      b) promozione della condivisione  di  strutture,  creazione  di
reti/aggregazioni/piattaforme tra imprese regionali per promuovere lo
sviluppo  del   tessuto   produttivo   della   pertinente   area   di
specializzazione; 
      c) sostegno  alle  attivita'  di  scambio  e  trasferimento  di
conoscenze e  competenze,  diffusione  di  informazioni,  incontro  e
collaborazione tra imprese volti a sviluppare relazioni o alleanze di
medio-lungo termine tra imprese regionali,  nazionali  o  estere  con
l'obiettivo di accrescere la loro competitivita'; 
      d)  ampliamento  e  approfondimento   della   mappatura   delle
competenze del sistema territoriale,  di  raccolta  delle  necessita'
attese degli attori territoriali anche  in  un'ottica  di  contributo
alla  definizione  e  implementazione  delle  Strategie  regionali  e
nazionali di ricerca e innovazione nonche' per contribuire ai  gruppi
di lavoro tematici nei rispettivi ambiti di riferimento; 
      e) collaborazione con il sistema universitario regionale e  dei
Parchi scientifici e tecnologici  regionali  al  fine  di  garantire,
negli ambiti settoriali di  riferimento,  un'ampia  diffusione  delle
conoscenze, competenze ed opportunita' afferenti la ricerca e  l'alta
formazione offerte dal sistema universitario  e  scientifico  per  il
rafforzamento della collaborazione tra il mondo della  ricerca  e  le
imprese; 
      f)  partecipazione  ai   Cluster   Tecnologici   Nazionali   di
riferimento, alle attivita' delle piattaforme tecnologiche  nazionali
ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali  con
la  finalita'  di  conseguire  un  ambito   strutturato   a   livello
territoriale di confronto allargato. 
    2. Le iniziative di sviluppo dei cluster di cui al comma  1  sono
ammissibili se hanno ad oggetto, anche congiuntamente: 
      a) l'innovazione del prodotto e del processo; 
      b) internazionalizzazione delle imprese; 
      c) sviluppo nel settore della logistica industriale; 
      d) introduzione di sistemi di certificazione aziendale. 
    3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, sono ammissibili, ai
sensi dell'art. 27 del regolamento  (UE)  n.  651/2014,  le  seguenti
spese di personale e le spese  amministrative  strettamente  connesse
alla  realizzazione  delle  iniziative  di  sviluppo   dei   cluster,
sostenute dal giorno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
domanda riferite a: 
      a)  spese  di  personale,  assunto  con  rapporto   di   lavoro
dipendente  o  di  collaborazione  di   tipo   continuativo   attuato
attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente  normativa,
impegnato nella realizzazione dell'iniziativa. Le spese di  personale
imputabili sono determinate  con  modalita'  semplificata  attraverso
l'applicazione della tabella  dei  costi  standard  unitari,  di  cui
all'allegato B al presente regolamento, approvata  con  deliberazione
della  Giunta  regionale  n.  2823/2009.   I   costi   unitari   sono
moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nell'iniziativa, per
un ammontare massimo annuo di 800 ore/uomo; 
      b) spese per la realizzazione di incontri, convegni e seminari; 
      c) spese per pubblicita' ed  altre  attivita'  di  divulgazione
dell'intervento; 
      d) spese generali supplementari  derivanti  direttamente  dalla
realizzazione dell'intervento, riconosciute nella misura del  15  per
cento delle spese di personale ritenute ammissibili; 
      e) spese connesse alla attivita' di certificazione delle  spesa
di cui all'art. 41-bis della legge regionale n.  7/2000,  nel  limite
massimo di euro 1.500. 
    4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  21,   qualora   il
beneficiario sia una PMI, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 18 del
regolamento (UE) n. 651/2014, le  spese  strettamente  connesse  alla
realizzazione delle iniziative di sviluppo dei cluster, sostenute dal
giorno successivo a quello di presentazione della domanda, riferite a
servizi  di  consulenza,  prestata  da  professionisti  esterni   con
adeguata  e  comprovata  esperienza  in  relazione  all'attivita'  da
svolgere. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed
esulano dai costi di  esercizio  ordinari  dell'impresa  connessi  ad
attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza  legale
o la pubblicita'. 
    5. Le spese strettamente collegate  alle  iniziative  di  cui  al
presente regolamento non ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014, articoli 18 e 27,  sono  ammesse  in  base  al  regime  «de
minimis». 
 
                               Art. 8. 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, non sono ammissibili
a incentivo  le  spese  sostenute  prima  della  presentazione  della
domanda, nonche' le spese diverse da quelle previste dall'art. 7 e in
particolare le spese relative a: 
      a) spese di  personale  dipendente  relative  ad  attivita'  di
ordinaria gestione; 
      b) prestazioni effettuate da soci, da amministratori  e  coloro
che comunque ricoprono cariche sociali; 
      c) beni di consumo; 
      d) beni e materiali usati; 
      e) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro,  IVA
esclusa; 
      f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; 
      g) IVA e altre imposte e tasse; 
      h) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri
oneri meramente finanziari; 
      i)  servizi  continuativi  o  periodici  connessi  al   normale
funzionamento della societa', come la consulenza fiscale,  ordinaria,
economica  e  finanziaria,  legale,  i  servizi  di  contabilita'   o
revisione  contabile  e   la   predisposizione   della   domanda   di
incentivazione e della rendicontazione; 
      j) operazioni  societarie  di  carattere  straordinario,  quali
acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni; 
      k) rapporti  giuridici  instaurati,  a  qualunque  titolo,  tra
societa',  persone  giuridiche,  amministratori,  soci,   qualora   i
rapporti giuridici cosi' instaurati assumano rilevanza ai fini  della
concessione degli incentivi; 
      l) fatturazioni e consulenze incrociate tra i  soci  ovvero  le
spese fatturate alla societa' beneficiaria da altra  impresa  che  si
trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del  codice
civile. 
 
                               Art. 9. 
 
        Avvio, durata, conclusione delle iniziative e proroga 
 
    1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono avviati  in
data successiva alla presentazione della domanda, fatto salvo  quanto
previsto dall'art. 21. 
    2.  L'intervento  puo'  avere  una  durata  massima  di  12  mesi
decorrenti dalla data di avvio effettivo  dell'iniziativa  fino  alla
data di conclusione dell'iniziativa. 
    3. Per avvio dell'iniziativa si  intende,  il  verificarsi  della
prima delle seguenti circostanze: 
      a) nel caso di  personale,  la  data  della  prima  prestazione
desumibile dal sistema  di  rilevazione  da  presentare  in  sede  di
rendicontazione delle spese; 
      b)  nel  caso   di   fornitura   di   servizi,   consulenze   e
collaborazioni,  la  data  del  contratto  giuridicamente  vincolante
ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. 
    4. Per conclusione  dell'iniziativa  si  intende  il  verificarsi
dell'ultima delle seguenti circostanze: 
      a)  nel  caso  di  personale,  data   dell'ultima   prestazione
desumibile dal sistema  di  rilevazione  da  presentare  in  sede  di
rendicontazione delle spese; 
      b) nel caso di fornitura di servizi,  la  data  di  conclusione
della prestazione specificata nel contratto ovvero,  in  mancanza  di
tale specificazione, la data della fattura. 
    5. Il soggetto beneficiario puo' presentare richiesta di  proroga
del termine di conclusione dell'iniziativa a condizione che la stessa
sia debitamente  motivata  e  presentata  prima  della  scadenza  del
termine medesimo. La richiesta puo' essere presentata una volta  sola
per un periodo massimo di sei mesi.  Entro  il  termine  di  sessanta
giorni il Servizio competente  provvedera'  ad  emanare  il  relativo
provvedimento. 
 
                              CAPO III 
 
      Presentazione della domanda e concessione dell'incentivo 
 
                              Art. 10. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di incentivo e' presentata entro il primo marzo  di
ogni  anno,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia
fiscale, alla Direzione  centrale  attivita'  produttive,  turismo  e
cooperazione - Servizio sviluppo economico locale,  esclusivamente  a
mezzo      posta      elettronica      certificata      all'indirizzo
economia@certregione.fvg.it. Ai fini  del  rispetto  dei  termini  di
presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico
documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna  della  posta
elettronica certificata. 
    2. La domanda di incentivo, sottoscritta con firma  digitale  dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario, e' corredata, a pena
di inammissibilita', dalla seguente documentazione: 
      a)  piano  triennale   strategico   sottoscritto   dal   legale
rappresentante   del    soggetto    beneficiario,    da    presentare
congiuntamente alla domanda di incentivo; 
      b) relazione dettagliata delle iniziative, contenute nel  piano
triennale strategico, che illustra gli elementi significativi che  le
caratterizzano, il periodo di svolgimento, il piano di  spesa  ad  un
livello  minimo  di  disaggregazione  che  consenta  l'individuazione
univoca delle voci di costo, sottoscritta dal  legale  rappresentante
del soggetto beneficiario; 
      c)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',   in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
soggetto beneficiario con le modalita' di cui al comma  5  attestanti
in particolare: 
        1) il rispetto dei requisiti soggettivi di ammissibilita'  di
cui all'art. 4 in capo al soggetto beneficiario; 
        2) il rispetto della normativa vigente in tema  di  sicurezza
sul lavoro di cui all'art. 5; 
        3) il rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'art. 6; 
      d) autocertificazioni riportanti i dati societari  e  personali
necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia,  ai
sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f), qualora l'incentivo richiesto
superi i 150.000 euro; 
      e)  impegno  del  soggetto  beneficiario  a   cofinanziare   la
copertura dei  costi  dell'iniziativa  al  netto  delle  agevolazioni
richieste. 
    3. La domanda di incentivo e' redatta utilizzando esclusivamente,
a pena di inammissibilita', la modulistica approvata con decreto  del
vicedirettore centrale attivita' produttive, turismo e  cooperazione,
Area per il manifatturiero, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR) e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia
all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione  dedicata  al  settore
industria, ed e' corredata della documentazione di cui al comma 2. 
    4.  Sull'originale  della  domanda  di  incentivo  e'  apposta  e
regolarmente annullata una marca da bollo di valore  corrente  oppure
viene allegata idonea attestazione. 
    5. La documentazione allegata alla domanda di finanziamento  puo'
essere  sottoscritta   dal   legale   rappresentante   del   soggetto
beneficiario, in alternativa, con firma  digitale  oppure  con  firma
autografa. Nel secondo caso la documentazione  analogica  debitamente
sottoscritta e' scansionata in formato PDF/A, unitamente al documento
di identita', in corso di validita', del sottoscrittore. 
    6. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  i  dati
acquisiti nel corso del  procedimento  sono  oggetto  di  trattamento
esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   istituzionali
finalizzate  alla  concessione  di  contributi  e   potranno   essere
comunicati ad altri soggetti  pubblici  o  privati  per  le  medesime
finalita'. 
 
                              Art. 11. 
 
                      Istruttoria della domanda 
 
    1. L'avvio del procedimento di cui agli articoli 13  e  14  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso)  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  e'  comunicato  in  forma
scritta  al  richiedente  l'incentivo  entro  quindici  giorni  dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda. 
    2. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto previsti per la  realizzazione  dell'intervento
nonche' la sussistenza dei requisiti di ammissibilita',  effettuando,
ove   necessario,   gli   opportuni   accertamenti   anche   mediante
sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 
    3. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le  cause  ed  assegnando  un  termine  non  superiore  a
quindici giorni lavorativi per  provvedere  alla  regolarizzazione  o
integrazione. 
    4.   Qualora   non   vengano   prodotte   le    integrazioni    o
regolarizzazioni richieste nei termini di cui al comma 3, si  procede
con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. 
    5. Qualora  in  sede  istruttoria  la  domanda  di  incentivo  e'
ritenuta inammissibile, ad eccezione dei casi di rinuncia,  ai  sensi
dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, il responsabile del
procedimento comunica tempestivamente al  richiedente  l'incentivo  i
motivi che  ostano  all'accoglimento  della  domanda,  assegnando  un
termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione di memorie ed
osservazioni;   dell'eventuale   mancato   accoglimento    di    tali
osservazioni e' data ragione nella comunicazione medesima. 
    6. Sono inammissibili: 
      a) le  domande  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'art. 10; 
      b) le domande la cui documentazione agli atti non  consenta  di
concludere l'istruttoria della domanda di incentivo; 
      c)   per   rinuncia   intervenuta   prima   dell'adozione   del
provvedimento di concessione; 
      d)  le  domande  di  finanziamento  per  le  quali,  a  seguito
dell'esito dell'istruttoria, l'ammontare delle spese ammesse  risulta
inferiore al cinquanta per cento dell'importo  delle  spese  indicate
per la realizzazione dell'intervento. 
 
                              Art. 12. 
 
                     Concessione dell'incentivo 
 
    1.  Il  provvedimento  di  concessione  dell'incentivo   per   la
realizzazione dell'iniziativa e' adottato entro sessanta  giorni  dal
termine ultimo di presentazione delle domande. 
    2. Gli incentivi sono concessi nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie correlate al patto di stabilita' e di crescita. 
    3. Qualora l'incentivo e' concesso ai sensi del regolamento  (UE)
n. 1407/2013, ai fini dell'adozione del provvedimento di  concessione
il beneficiario trasmette al  Servizio  competente  la  dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  attestante  i  contributi  «de
minimis» percepiti  nell'ultimo  triennio  dal  beneficiario  con  le
modalita' di cui all'art. 10, comma 5. 
    4. Il provvedimento di concessione dispone,  oltre  all'ammontare
dell'incentivo concesso e ai termini di rendicontazione,  ogni  altro
elemento utile al procedimento contributivo  anche  non  disciplinato
dal presente regolamento. 
 
                               CAPO IV 
 
            Rendicontazione e liquidazione dell'incentivo 
 
                              Art. 13. 
 
                       Giustificativi di spesa 
 
    1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui
all'art. 15, comma 2, i  beneficiari  effettuano  tutti  i  pagamenti
relativi  alle  spese  rendicontate,  pena  l'inammissibilita'  delle
stesse. 
    2. Le spese  sostenute  dal  beneficiario  sono  giustificate  da
fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di
data compresa tra la data  di  avvio  e  quella  di  conclusione  del
progetto, pena la non ammissibilita' a incentivo e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 21. 
    3. Il pagamento della documentazione di spesa e' effettuato, pena
l'inammissibilita' della relativa spesa,  esclusivamente  tramite  le
seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta  bancaria,
bollettino postale, vaglia postale. 
    4. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di  cui  al
comma 3 indica  gli  estremi  della  specifica  fattura  o  documento
probatorio equivalente, oggetto del pagamento. 
    5. Non e' ammesso il pagamento dei titoli di spesa  effettuato  a
mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile  ne'
a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. 
    6. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in  euro  con  le
seguenti modalita': 
      a) in caso di pagamenti con addebito su conto  in  euro,  sulla
base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la  transazione
nel  giorno  di  effettivo  pagamento,  al  netto  delle  commissioni
bancarie; 
      b) per pagamenti  effettuati  direttamente  in  valuta  estera,
sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno  di
effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia. 
 
                              Art. 14. 
 
                     Certificazione delle spese 
 
    1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono
dell'attivita'   di   certificazione   della   spesa   prestata    da
commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale,  ai
sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dall'art.   21,   ai   fini
dell'erogazione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta  al
Servizio competente: 
      a) la certificazione della totalita' delle  spese  rendicontate
ai sensi dell'art. 14; 
      b) la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di
ammissione di cui all'art. 4; 
      c)  la  relazione  illustrativa   dell'iniziativa   realizzata,
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentate del soggetto
beneficiario, in cui  si  da'  conto  dei  risultati  raggiunti,  con
particolare  riferimento   sotto   il   profilo   della   promozione,
condivisione di strutture e scambio di  conoscenze  e  competenze  al
fine di contribuire al  trasferimento  di  conoscenze,  creazione  di
reti, diffusione delle informazioni e collaborazione  tra  imprese  e
altri organismi del cluster; 
      d) la dichiarazione attestante il rispetto della disciplina sul
cumulo ai sensi dell'art. 6; 
      e) il riepilogo  analitico  dei  costi  sostenuti  nel  periodo
riferito alla realizzazione dell'iniziativa; 
      f) le coordinate bancarie per la liquidazione dell'incentivo; 
      g) copia delle relazioni  redatte  dagli  eventuali  consulenti
sulle attivita' svolte durante il progetto; 
      h) eventuale ulteriore documentazione. 
    2. La documentazione di  cui  al  comma  1  e'  presentata  entro
sessanta  giorni  dalla  conclusione  dell'iniziativa,   in   formato
elettronico,  previa  sottoscrizione  con  firma  digitale,  per  via
esclusivamente  telematica  tramite  posta  elettronica   certificata
all'indirizzo  di  PEC  economia@certregione.fvg.it.  Ai   fini   del
rispetto del termine, fa  fede  la  data  di  ricezione  della  posta
elettronica  certificata  documentata  attraverso  la   ricevuta   di
avvenuta consegna della PEC medesima. 
    3. La rendicontazione e' redatta  utilizzando  esclusivamente  la
modulistica  approvata  con  decreto   del   vicedirettore   centrale
attivita'  produttive,  turismo   e   cooperazione,   Area   per   il
manifatturiero, pubblicata sul sito  internet  della  Regione  Friuli
Venezia  Giulia  all'indirizzo   www.regione.fvg.it   nelle   sezioni
dedicate al settore industria. 
 
                              Art. 16. 
 
                     Liquidazione dell'incentivo 
 
    1.  Il  Servizio   competente   procede   all'istruttoria   della
documentazione  presentata  dal  soggetto  beneficiario  in  sede  di
rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di  fatto
e di diritto per l'erogazione dell'incentivo e  puo'  richiedere,  in
tale sede,  documentazione  integrativa  ed  effettuare  controlli  e
sopralluoghi. 
    2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta in
sede  istruttoria,  il   responsabile   del   procedimento   ne   da'
comunicazione al beneficiario, indicandone le cause ed assegnando  un
termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione
o all'integrazione. 
    3. Nel caso di mancato rispetto del termine  assegnato  ai  sensi
del  comma  2,  il  Servizio  competente  procede  sulla  base  della
documentazione agli atti. 
    4. L'incentivo e' rideterminato in sede istruttoria nel  caso  in
cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile  risulti
inferiore alla spesa originariamente ammessa a incentivo; in tal caso
l'incentivo e' ridotto proporzionalmente. 
    5. Se l'incentivo viene liquidato in base al regolamento (UE)  n.
651/2014,  la  liquidazione  dell'incentivo   e'   subordinata   alla
dichiarazione del beneficiario  di  non  essere  destinatario  di  un
ordine di recupero  pendente  per  effetto  di  una  decisione  della
Commissione che dichiara un aiuto illegale  e  incompatibile  con  il
mercato interno (c.d. clausola Deggendorf - in applicazione dell'art.
1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014). 
    6. L'incentivo e' liquidato, a  seguito  dell'esame  istruttorio,
applicando la percentuale di intensita' d'aiuto, di cui  all'art.  6,
comma 2, sulla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile,
fermo restando  il  limite  massimo  dell'incentivo  concesso,  anche
qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano  superiori
a quanto preventivato. 
    7. Il decreto di  liquidazione  dell'incentivo  e'  adottato  dal
Servizio competente entro novanta giorni dalla data di  presentazione
della rendicontazione. Detto  termine  e'  sospeso  in  pendenza  dei
termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel  caso
in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 
 
                               CAPO V 
 
Obblighi e vincoli dei beneficiari, annullamento, revoca e controlli 
 
                              Art. 17. 
 
                 Obblighi e vincoli dei beneficiari 
 
    1. Il beneficiario e' tenuto a: 
      a)  avviare  l'iniziativa  in  data  successiva  a  quella   di
presentazione della domanda, di cui all'art. 9,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 21; 
      b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 per tutta
la  durata  del  progetto  e   fino   alla   liquidazione   a   saldo
dell'incentivo; 
      c) realizzare l'iniziativa conformemente all'iniziativa ammessa
a incentivo; 
      d) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le  proroghe
autorizzate dal servizio competente; 
      e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; 
      f) comunicare  eventuali  variazioni  intervenute  relative  al
soggetto beneficiario quali, in particolare, la sede legale, l'unita'
operativa, la ragione sociale; 
      g) non ricevere altri incentivi sull'iniziativa finanziata; 
      h) rispettare gli obblighi  specifici  stabiliti  dal  presente
regolamento  e  gli  altri  obblighi  previsti  dalla  normativa   di
riferimento. 
    2. La violazione degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo
comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo
per il quale i vincoli non sono stati rispettati. 
 
                              Art. 18. 
 
                        Annullamento e revoca 
 
    1. Ai sensi dell'art. 49  della  legge  regionale  n.  7/2000  il
provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora  sia
riconosciuto invalido per  originari  vizi  di  illegittimita'  o  di
merito indotti  dalla  condotta  del  beneficiario  non  conforme  al
principio della buona fede. 
    2. Il provvedimento di concessione e' revocato, in particolare: 
      a) per rinuncia del beneficiario; 
      b) per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora: 
        1) i documenti di spesa o il pagamento delle spese  risultano
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21; 
        2) la rendicontazione delle spese non e' stata  presentata  o
e' stata presentata oltre il termine previsto  per  la  presentazione
della stessa; 
        3) l'ammontare della spesa ammessa a rendicontazione  risulta
inferiore  al  cinquanta  per   cento   dell'importo   dell'incentivo
complessivamente concesso per la realizzazione dell'iniziativa; 
      c) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di  cui  all'art.
4. 
    3. Il provvedimento di concessione e' revocato  a  seguito  della
decadenza dal diritto all'incentivo  qualora  sia  accertata  la  non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni  sostitutive  dell'atto
di  notorieta'  previste  dal  presente  regolamento,   fatta   salva
l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. 
    4. Il Servizio competente comunica  tempestivamente  al  soggetto
beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento  di
concessione. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione  delle
somme eventualmente erogate  con  le  modalita'  di  cui  alla  legge
regionale n. 7/2000. 
    5. Il  provvedimento  di  revoca,  annullamento  o  modifica,  di
provvedimenti gia' emanati e' adottato entro il  termine  di  novanta
giorni, decorrente dalla data in cui il responsabile del procedimento
abbia notizia del fatto dal  quale  sorge  l'obbligo  di  provvedere,
ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. 
 
                              Art. 19. 
 
                              Controlli 
 
    1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 71 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000  ed  ai  sensi  dell'art.  44
della legge regionale n. 7/2000, il Servizio competente puo' disporre
in qualsiasi  momento  controlli,  anche  a  campione,  e  richiedere
l'esibizione dei documenti  originali  in  relazione  agli  incentivi
concessi, allo scopo di  verificare  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi,  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dal   presente
regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di  atto
notorio e delle informazioni prodotte dai beneficiari nel  corso  del
procedimento contributivo. 
    2. Il controllo a campione sulla veridicita' delle  dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  445/2000  e'  effettuato  su  almeno  il  cinque  per  cento  dei
beneficiari dell'incentivo, sorteggiati nel rispetto dei principi  di
imparzialita' e di casualita' della selezione. 
    3. Sul sito internet della Regione  sono  pubblicati  i  dati  di
sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi delle seguenti norme: 
      a) decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33  (Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione   delle   informazioni   da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni - Decreto trasparenza), art. 26; 
      b)  in  caso  di  concessioni  di  importo  superiore  ad  euro
500.000,00, regolamento  (UE)  n.  651/2014,  art.  9,  paragrafo  1,
lettera c). 
 
                               CAPO VI 
 
                         Disposizioni finali 
 
                              Art. 20. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000  e  alle  altre  norme
vigenti in materia. 
 
                              Art. 21. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: 
      a) la domanda di incentivo e' presentata  entro  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento  corredata  della
documentazione di cui all'art. 10, comma 2, lettere b), c) e d); 
      b) sono ammissibili, qualora si opti per il regime de  minimis,
le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione  della
domanda medesima, purche' riferite all'annualita' 2016 e strettamente
connesse con le iniziative previste all'art. 3; 
      c) il piano triennale  strategico  e'  presentato  in  fase  di
rendicontazione a pena di revoca dell'incentivo; 
      d) il soggetto  beneficiario  svolge  l'attivita'  di  polo  di
innovazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera  b)  del  presente
regolamento al momento del verificarsi - successivamente alla data di
presentazione della domanda - della prima delle  circostanze  di  cui
all'art. 9, comma 3, lettera a) o  lettera  b),  come  attestato  dal
soggetto beneficiario anche in base  allo  statuto,  pena  la  revoca
dell'incentivo concesso. 
 
                              Art. 22. 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio alle leggi richiamate nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 23. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione.  
 
                                 --- 
 
                                                          Allegato A) 
                                         riferito all'art. 6, comma 2 
 
Regime di aiuto «de minimis». Settori di  attivita'  e  tipologie  di
  aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2013 
 
    1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n.
1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis»: 
      a)  ad   imprese   operanti   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  104/2000   del
Consiglio; 
      b) ad imprese operanti nel settore  della  produzione  primaria
dei prodotti agricoli; 
      c) ad imprese  operanti  nel  settore  della  trasformazione  e
commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 
      i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori  primari  o
immessi sul mercato dalle imprese interessate, 
      ii)  qualora  l'aiuto  sia  subordinato  al  fatto  di   venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 
      d) per attivita' connesse all'esportazione verso Paesi terzi  o
Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre
spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; 
      e) subordinati all'impiego di  prodotti  nazionali  rispetto  a
quelli d'importazione. 
    In conformita' all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento  (CE)  n.
1407/2013, se un'impresa operante  nei  settori  di  cui  alle  sopra
citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o piu'  dei  settori  o
svolge anche altre attivita' che rientrano nel campo di  applicazione
del regolamento (CE) n. 1407/2013, tale regolamento si  applica  agli
aiuti concessi in relazione a questi ultimi  settori  o  attivita'  a
condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati  quali  la
separazione delle attivita'  o  la  distinzione  dei  costi,  che  le
attivita' esercitate nei settori esclusi dal  campo  di  applicazione
del regolamento (CE) n. 1407/2013 non  beneficiano  degli  aiuti  «de
minimis» concessi a norma di detto regolamento. 
    2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n.
1407/2013, si intende per: 
      a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del
trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000; 
      b)  «trasformazione  di  un   prodotto   agricolo»:   qualsiasi
trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta
pur sempre un prodotto agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'
svolte nell'azienda agricola necessarie  per  preparare  un  prodotto
animale o vegetale alla prima vendita; 
      c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione
o l'esposizione di  un  prodotto  agricolo  allo  scopo  di  vendere,
consegnare o immettere sul mercato  in  qualsiasi  altro  modo  detto
prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un  produttore
primario a rivenditori o a imprese  di  trasformazione,  e  qualsiasi
attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita. La  vendita
da  parte  di  un  produttore  primario  a  consumatori   finali   e'
considerata  commercializzazione  se  ha  luogo  in  locali  separati
riservati a tale scopo. 
    3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2,  del  regolamento  (CE)  n.
1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra
le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
      a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
      b)  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare   la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
      c)  un'impresa  ha  il  diritto  di   esercitare   un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
      d) un'impresa azionista o socia di un'altra  impresa  controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
    Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  al
presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di  una  o  piu'
altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. 
 
                                 --- 
 
                                                           Allegato B 
                                               Costi standard unitari 
                            (Riferito all'art. 7, comma 3, lettera a) 
 
               TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI 
      per la determinazione delle spese del personale impiegato 
               nell'ambito delle iniziative finanziate 
 
                =====================================
                |(Approvata con D.G.R.|             |
                |   n. 2823 del 17    |             |
                |   dicembre 2009)    |Costo orario |
                +=====================+=============+
                |1) personale         |             |
                |inquadrato con il    |             |
                |contratto di         |             |
                |dirigente            | euro 32,00  |
                +---------------------+-------------+
                |2) personale         |             |
                |inquadrato con la    |             |
                |qualifica di quadro  | euro 21,00  |
                +---------------------+-------------+
                |3) personale         |             |
                |inquadrato con la    |             |
                |qualifica di         |             |
                |impiegato            | euro 20,00  |
                +---------------------+-------------+
 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani