Allegato Regolamento concernente criteri e modalita' per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Omissis). CAPO I Finalita' e disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di incentivi di cui all'art. 15, comma 2-sexies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG) cosi' come introdotto con l'art. 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), finalizzati al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attivita' innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) cluster: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 3/2015, sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale. Tali cluster devono presentare le caratteristiche di poli di innovazione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014; b) poli di innovazione: ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attivita' innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo cambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. L'accesso a locali, impianti e attivita' del polo e' aperto a piu' utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni piu' favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, e' necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attivita' del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi; c) Cluster dell'agroalimentare: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco agroalimentare di San Daniele, al fine di sviluppare le potenzialita' del cluster dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia tra i soggetti pubblici e privati, cosi' come definiti alla lettera a), in armonia con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA; d) Cluster del sistema casa: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'art. 55, comma 1 della legge regionale n. 3/2015, al fine di sviluppare le potenzialita' del cluster del sistema casa, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, tra i soggetti pubblici e privati, cosi' come definiti alla lettera a); e) Cluster della metalmeccanica: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter, della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'art. 55, comma 1 della legge regionale n. 3/2015, al fine di sviluppare le potenzialita' del cluster della metalmeccanica, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, tra i soggetti pubblici e privati, cosi' come definiti alla lettera a); f) Cluster delle tecnologie marittime: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-quater, della legge regionale n. 3/2015, da Mare TC FVG - Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale «Distretto dell'innovazione» ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialita' del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti pubblici e privati, cosi' come definiti alla lettera a); g) Cluster «Smart Health»: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-quinquies, della legge regionale n. 3/2015, dal Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale «Distretto dell'innovazione» ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialita' del cluster «Smart Health» a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, tra i soggetti pubblici e privati, cosi' come definiti alla lettera a); h) soggetto gestore del cluster: ai sensi dell'art. 15, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge regionale n. 3/2015, il soggetto che, al fine di sviluppare le potenzialita' dei cluster di pertinenza, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati costituenti i cluster medesimi; i) microimprese, Piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); j) piano triennale strategico: documento di programmazione che delinea le finalita', gli obiettivi e le attivita', con l'indicazione dei tempi e delle risorse necessarie per lo sviluppo delle potenzialita' dei cluster di pertinenza, individuando altresi' i soggetti che ne faranno parte; k) spese generali supplementari: rientrano in questa categoria i costi pagati a fornitori esterni, a titolo esemplificativo, per spese postali e telefoniche, fax, fotocopie e cancelleria; l) formato PDF/A: documento con estensione PDF realizzato mediante appositi strumenti per la realizzazione di tale formato disponibili anche in forma gratuita su Internet. Art. 3. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione quelle iniziative per lo sviluppo e la gestione dei cluster aventi le caratteristiche di poli di innovazione che siano volte ad incentivare le attivita' innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster e aventi ad oggetto, anche congiuntamente: a) l'innovazione del prodotto e del processo; b) l'internazionalizzazione delle imprese; c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale; d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale. 2. Le iniziative di cui al comma 1, sono individuate e realizzate nell'ambito di un piano triennale strategico che individua finalita', obiettivi e attivita' con indicazione dei tempi e delle risorse necessarie per sviluppare le potenzialita' dei relativi cluster. Art. 4. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 1. Sono beneficiari dell'incentivo i soggetti gestori dei cluster indicati all'art. 15 della legge regionale n. 3/2015. 2. I beneficiari di cui all'art. 15, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale n. 3/2015 rispondono ai requisiti previsti dall'art. 55, comma 1 della legge regionale n. 3/2015. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies e 2-octies della legge regionale n. 3/2015, gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in alternativa al sostegno di cui all'art. 7, commi 43 e 43-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). 4. Ai fini della ammissibilita' a finanziamento i beneficiari di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed essere in attivita'; b) avere sede legale o unita' operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione dell'incentivo; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; d) essere in regola con la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'incentivo previste dalla vigente normativa antimafia; g) svolgere attivita' di polo d'innovazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21; h) a seconda del regime di aiuto prescelto, non rientrare nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 di cui alla tabella «A» allegata al presente regolamento ovvero del regolamento (UE) 651/2014, art. 1, paragrafi 2 e seguenti; i) non essere impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto 18, e in applicazione dell'art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 651/2014; j) non aver avviato i lavori relativi all'iniziativa per la quale e' richiesto l'incentivo ai sensi dell'art. 2, punto 23, e in applicazione dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014. 5. I requisiti di ammissibilita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati per tutta la durata dell'iniziativa fino all'erogazione del saldo. Art. 5. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale n. 18/2003 in combinato disposto con l'art. 37, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, la concessione degli incentivi ai soggetti beneficiari e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun beneficiario partecipante al progetto, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. CAPO II Intensita' di aiuto, spese ammissibili e limiti Art. 6. Regime di aiuto, intensita' della contribuzione, limiti di spesa e cumulo 1. Le risorse disponibili sono ripartite in misura uguale tra i soggetti beneficiari. 2. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. 3. Nel limite delle risorse ripartite ai sensi del comma 1, l'incentivo e' concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 4. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, sono cumulabili con altri contributi pubblici, compresi aiuti di Stato e aiuti in regime «de minimis» concessi per le medesime iniziative che riguardano diversi costi ammissibili precisamente individuati. 5. L'incentivo esentato non puo' essere cumulato con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore alla percentuale stabilita al comma 3 del presente articolo. Art. 7. Spese ammissibili 1. Per l'attuazione delle iniziative di sviluppo dei cluster di cui all'art. 3, sono ammissibili le seguenti attivita' di promozione, condivisione di strutture, scambio, trasferimento di conoscenze e competenze, contributo alla creazione di reti, diffusione di informazioni e collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il cluster: a) networking e animazione territoriale per il coinvolgimento e la partecipazione di potenziali attori interessati allo sviluppo delle progettualita' future dei cluster di pertinenza; b) promozione della condivisione di strutture, creazione di reti/aggregazioni/piattaforme tra imprese regionali per promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo della pertinente area di specializzazione; c) sostegno alle attivita' di scambio e trasferimento di conoscenze e competenze, diffusione di informazioni, incontro e collaborazione tra imprese volti a sviluppare relazioni o alleanze di medio-lungo termine tra imprese regionali, nazionali o estere con l'obiettivo di accrescere la loro competitivita'; d) ampliamento e approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessita' attese degli attori territoriali anche in un'ottica di contributo alla definizione e implementazione delle Strategie regionali e nazionali di ricerca e innovazione nonche' per contribuire ai gruppi di lavoro tematici nei rispettivi ambiti di riferimento; e) collaborazione con il sistema universitario regionale e dei Parchi scientifici e tecnologici regionali al fine di garantire, negli ambiti settoriali di riferimento, un'ampia diffusione delle conoscenze, competenze ed opportunita' afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario e scientifico per il rafforzamento della collaborazione tra il mondo della ricerca e le imprese; f) partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle attivita' delle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalita' di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato. 2. Le iniziative di sviluppo dei cluster di cui al comma 1 sono ammissibili se hanno ad oggetto, anche congiuntamente: a) l'innovazione del prodotto e del processo; b) internazionalizzazione delle imprese; c) sviluppo nel settore della logistica industriale; d) introduzione di sistemi di certificazione aziendale. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, le seguenti spese di personale e le spese amministrative strettamente connesse alla realizzazione delle iniziative di sviluppo dei cluster, sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda riferite a: a) spese di personale, assunto con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa, impegnato nella realizzazione dell'iniziativa. Le spese di personale imputabili sono determinate con modalita' semplificata attraverso l'applicazione della tabella dei costi standard unitari, di cui all'allegato B al presente regolamento, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nell'iniziativa, per un ammontare massimo annuo di 800 ore/uomo; b) spese per la realizzazione di incontri, convegni e seminari; c) spese per pubblicita' ed altre attivita' di divulgazione dell'intervento; d) spese generali supplementari derivanti direttamente dalla realizzazione dell'intervento, riconosciute nella misura del 15 per cento delle spese di personale ritenute ammissibili; e) spese connesse alla attivita' di certificazione delle spesa di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, nel limite massimo di euro 1.500. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, qualora il beneficiario sia una PMI, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese strettamente connesse alla realizzazione delle iniziative di sviluppo dei cluster, sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, riferite a servizi di consulenza, prestata da professionisti esterni con adeguata e comprovata esperienza in relazione all'attivita' da svolgere. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. 5. Le spese strettamente collegate alle iniziative di cui al presente regolamento non ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 18 e 27, sono ammesse in base al regime «de minimis». Art. 8. Spese non ammissibili 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, non sono ammissibili a incentivo le spese sostenute prima della presentazione della domanda, nonche' le spese diverse da quelle previste dall'art. 7 e in particolare le spese relative a: a) spese di personale dipendente relative ad attivita' di ordinaria gestione; b) prestazioni effettuate da soci, da amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali; c) beni di consumo; d) beni e materiali usati; e) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa; f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; g) IVA e altre imposte e tasse; h) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; i) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento della societa', come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilita' o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione e della rendicontazione; j) operazioni societarie di carattere straordinario, quali acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni; k) rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, qualora i rapporti giuridici cosi' instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi; l) fatturazioni e consulenze incrociate tra i soci ovvero le spese fatturate alla societa' beneficiaria da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. Art. 9. Avvio, durata, conclusione delle iniziative e proroga 1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono avviati in data successiva alla presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21. 2. L'intervento puo' avere una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa. 3. Per avvio dell'iniziativa si intende, il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: a) nel caso di personale, la data della prima prestazione desumibile dal sistema di rilevazione da presentare in sede di rendicontazione delle spese; b) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. 4. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze: a) nel caso di personale, data dell'ultima prestazione desumibile dal sistema di rilevazione da presentare in sede di rendicontazione delle spese; b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura. 5. Il soggetto beneficiario puo' presentare richiesta di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine medesimo. La richiesta puo' essere presentata una volta sola per un periodo massimo di sei mesi. Entro il termine di sessanta giorni il Servizio competente provvedera' ad emanare il relativo provvedimento. CAPO III Presentazione della domanda e concessione dell'incentivo Art. 10. Presentazione della domanda 1. La domanda di incentivo e' presentata entro il primo marzo di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione - Servizio sviluppo economico locale, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata. 2. La domanda di incentivo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, e' corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) piano triennale strategico sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentare congiuntamente alla domanda di incentivo; b) relazione dettagliata delle iniziative, contenute nel piano triennale strategico, che illustra gli elementi significativi che le caratterizzano, il periodo di svolgimento, il piano di spesa ad un livello minimo di disaggregazione che consenta l'individuazione univoca delle voci di costo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalita' di cui al comma 5 attestanti in particolare: 1) il rispetto dei requisiti soggettivi di ammissibilita' di cui all'art. 4 in capo al soggetto beneficiario; 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5; 3) il rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'art. 6; d) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f), qualora l'incentivo richiesto superi i 150.000 euro; e) impegno del soggetto beneficiario a cofinanziare la copertura dei costi dell'iniziativa al netto delle agevolazioni richieste. 3. La domanda di incentivo e' redatta utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilita', la modulistica approvata con decreto del vicedirettore centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione, Area per il manifatturiero, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industria, ed e' corredata della documentazione di cui al comma 2. 4. Sull'originale della domanda di incentivo e' apposta e regolarmente annullata una marca da bollo di valore corrente oppure viene allegata idonea attestazione. 5. La documentazione allegata alla domanda di finanziamento puo' essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, in alternativa, con firma digitale oppure con firma autografa. Nel secondo caso la documentazione analogica debitamente sottoscritta e' scansionata in formato PDF/A, unitamente al documento di identita', in corso di validita', del sottoscrittore. 6. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalita'. Art. 11. Istruttoria della domanda 1. L'avvio del procedimento di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni, e' comunicato in forma scritta al richiedente l'incentivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. 2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la realizzazione dell'intervento nonche' la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a quindici giorni lavorativi per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. 4. Qualora non vengano prodotte le integrazioni o regolarizzazioni richieste nei termini di cui al comma 3, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. 5. Qualora in sede istruttoria la domanda di incentivo e' ritenuta inammissibile, ad eccezione dei casi di rinuncia, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'incentivo i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione di memorie ed osservazioni; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella comunicazione medesima. 6. Sono inammissibili: a) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste dall'art. 10; b) le domande la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di incentivo; c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione; d) le domande di finanziamento per le quali, a seguito dell'esito dell'istruttoria, l'ammontare delle spese ammesse risulta inferiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese indicate per la realizzazione dell'intervento. Art. 12. Concessione dell'incentivo 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo per la realizzazione dell'iniziativa e' adottato entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. 2. Gli incentivi sono concessi nei limiti delle disponibilita' finanziarie correlate al patto di stabilita' e di crescita. 3. Qualora l'incentivo e' concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione il beneficiario trasmette al Servizio competente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante i contributi «de minimis» percepiti nell'ultimo triennio dal beneficiario con le modalita' di cui all'art. 10, comma 5. 4. Il provvedimento di concessione dispone, oltre all'ammontare dell'incentivo concesso e ai termini di rendicontazione, ogni altro elemento utile al procedimento contributivo anche non disciplinato dal presente regolamento. CAPO IV Rendicontazione e liquidazione dell'incentivo Art. 13. Giustificativi di spesa 1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 2, i beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilita' delle stesse. 2. Le spese sostenute dal beneficiario sono giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilita' a incentivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 21. 3. Il pagamento della documentazione di spesa e' effettuato, pena l'inammissibilita' della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale. 4. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 3 indica gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. 5. Non e' ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile ne' a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. 6. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalita': a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie; b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia. Art. 14. Certificazione delle spese 1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell'attivita' di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. Art. 15. Presentazione della rendicontazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta al Servizio competente: a) la certificazione della totalita' delle spese rendicontate ai sensi dell'art. 14; b) la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4; c) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentate del soggetto beneficiario, in cui si da' conto dei risultati raggiunti, con particolare riferimento sotto il profilo della promozione, condivisione di strutture e scambio di conoscenze e competenze al fine di contribuire al trasferimento di conoscenze, creazione di reti, diffusione delle informazioni e collaborazione tra imprese e altri organismi del cluster; d) la dichiarazione attestante il rispetto della disciplina sul cumulo ai sensi dell'art. 6; e) il riepilogo analitico dei costi sostenuti nel periodo riferito alla realizzazione dell'iniziativa; f) le coordinate bancarie per la liquidazione dell'incentivo; g) copia delle relazioni redatte dagli eventuali consulenti sulle attivita' svolte durante il progetto; h) eventuale ulteriore documentazione. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' presentata entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale, per via esclusivamente telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di ricezione della posta elettronica certificata documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della PEC medesima. 3. La rendicontazione e' redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del vicedirettore centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione, Area per il manifatturiero, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria. Art. 16. Liquidazione dell'incentivo 1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dal soggetto beneficiario in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dell'incentivo e puo' richiedere, in tale sede, documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta in sede istruttoria, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al beneficiario, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato ai sensi del comma 2, il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti. 4. L'incentivo e' rideterminato in sede istruttoria nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a incentivo; in tal caso l'incentivo e' ridotto proporzionalmente. 5. Se l'incentivo viene liquidato in base al regolamento (UE) n. 651/2014, la liquidazione dell'incentivo e' subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola Deggendorf - in applicazione dell'art. 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014). 6. L'incentivo e' liquidato, a seguito dell'esame istruttorio, applicando la percentuale di intensita' d'aiuto, di cui all'art. 6, comma 2, sulla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile, fermo restando il limite massimo dell'incentivo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. 7. Il decreto di liquidazione dell'incentivo e' adottato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. CAPO V Obblighi e vincoli dei beneficiari, annullamento, revoca e controlli Art. 17. Obblighi e vincoli dei beneficiari 1. Il beneficiario e' tenuto a: a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda, di cui all'art. 9, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21; b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione a saldo dell'incentivo; c) realizzare l'iniziativa conformemente all'iniziativa ammessa a incentivo; d) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal servizio competente; e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; f) comunicare eventuali variazioni intervenute relative al soggetto beneficiario quali, in particolare, la sede legale, l'unita' operativa, la ragione sociale; g) non ricevere altri incentivi sull'iniziativa finanziata; h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento. 2. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati. Art. 18. Annullamento e revoca 1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione e' revocato, in particolare: a) per rinuncia del beneficiario; b) per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora: 1) i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21; 2) la rendicontazione delle spese non e' stata presentata o e' stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa; 3) l'ammontare della spesa ammessa a rendicontazione risulta inferiore al cinquanta per cento dell'importo dell'incentivo complessivamente concesso per la realizzazione dell'iniziativa; c) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'art. 4. 3. Il provvedimento di concessione e' revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo qualora sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. 4. Il Servizio competente comunica tempestivamente al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate con le modalita' di cui alla legge regionale n. 7/2000. 5. Il provvedimento di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti gia' emanati e' adottato entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. Art. 19. Controlli 1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, il Servizio competente puo' disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle informazioni prodotte dai beneficiari nel corso del procedimento contributivo. 2. Il controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e' effettuato su almeno il cinque per cento dei beneficiari dell'incentivo, sorteggiati nel rispetto dei principi di imparzialita' e di casualita' della selezione. 3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi delle seguenti norme: a) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), art. 26; b) in caso di concessioni di importo superiore ad euro 500.000,00, regolamento (UE) n. 651/2014, art. 9, paragrafo 1, lettera c). CAPO VI Disposizioni finali Art. 20. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alle altre norme vigenti in materia. Art. 21. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: a) la domanda di incentivo e' presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento corredata della documentazione di cui all'art. 10, comma 2, lettere b), c) e d); b) sono ammissibili, qualora si opti per il regime de minimis, le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda medesima, purche' riferite all'annualita' 2016 e strettamente connesse con le iniziative previste all'art. 3; c) il piano triennale strategico e' presentato in fase di rendicontazione a pena di revoca dell'incentivo; d) il soggetto beneficiario svolge l'attivita' di polo di innovazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento al momento del verificarsi - successivamente alla data di presentazione della domanda - della prima delle circostanze di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) o lettera b), come attestato dal soggetto beneficiario anche in base allo statuto, pena la revoca dell'incentivo concesso. Art. 22. Rinvio dinamico 1. Il rinvio alle leggi richiamate nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. --- Allegato A) riferito all'art. 6, comma 2 Regime di aiuto «de minimis». Settori di attivita' e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2013 1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis»: a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) per attivita' connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. In conformita' all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o piu' dei settori o svolge anche altre attivita' che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita' a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1407/2013, si intende per: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000; b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. 3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. --- Allegato B Costi standard unitari (Riferito all'art. 7, comma 3, lettera a) TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI per la determinazione delle spese del personale impiegato nell'ambito delle iniziative finanziate ===================================== |(Approvata con D.G.R.| | | n. 2823 del 17 | | | dicembre 2009) |Costo orario | +=====================+=============+ |1) personale | | |inquadrato con il | | |contratto di | | |dirigente | euro 32,00 | +---------------------+-------------+ |2) personale | | |inquadrato con la | | |qualifica di quadro | euro 21,00 | +---------------------+-------------+ |3) personale | | |inquadrato con la | | |qualifica di | | |impiegato | euro 20,00 | +---------------------+-------------+ Visto, Il Presidente: Serracchiani