Allegato 
 
Regolamento di modifica del  regolamento  recante  la  disciplina  di
  attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n.  7  (Disciplina
  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle   pratiche
  correlate). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              064/2014 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) e' inserito il seguente comma: 
      «2-bis. Nel caso di struttura  con  piu'  attivita'  il  locale
d'attesa e  quello  destinato  ad  attivita'  amministrative  possono
essere  condivisi,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle  leggi   di
settore.» 
    2. Il comma 6 lettera a) dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
della Regione 14 aprile 2014, n.  064/Pres  (regolamento  recante  la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) e' sostituito dal seguente comma: 
      «6 a) Servizio igienico, dotato di anti bagno o,  nel  caso  in
cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali,  di
adeguato  disimpegno.  Il  servizio  igienico  e'  ad  uso  esclusivo
dell'esercizio e  a  disposizione  del  pubblico,  posto  all'interno
dell'unita' funzionale. Il servizio igienico e' dotato di lavabo. Per
gli operatori maschi  e  femmine  sono  realizzati  servizi  igienici
separati, fatto salvo quanto  previsto  dalle  norme  in  materia  di
igiene in ambiente  di  lavoro.  Qualora  il  numero  complessivo  di
potenziali presenze sia maggiore di dieci, e' realizzato un  servizio
igienico ad uso esclusivo dei clienti; in caso di struttura condivisa
con altre attivita' il servizio igienico puo'  essere  unico  con  le
limitazioni previste in caso di presenze maggiori di  dieci  e  fatto
salvo quanto previsto dalle leggi di settore;» 
    3. Il comma 7  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) e' sostituito dal seguente comma: 
    «7. Le finiture dei locali devono consentire la  massima  pulizia
ed una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 3, comma  4,
comma 6 Lettere a), d), e), il pavimento e' impermeabile,  facilmente
lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in
maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e  disinfettabili
fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.» 
 
                               Art. 2. 
 
Modifiche all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              064/2014 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (Regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) e' sostituito dal seguente comma: 
    «1. Il piercing e' eseguito nel padiglione auricolare mediante: 
      a) ago cannula o ago da piercing; 
      b) forbici o pinze; 
      c) pinze ad anelli; 
      d) monili per piercing.» 
    2. Al comma 5  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (Regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) le parole «L'uso  dei  dispositivi  meccanici  di
foratura e' ammesso esclusivamente per il piercing  auricolare»  sono
soppresse. 
    3. Al comma 7  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (Regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) le parole «o pre-orecchini» sono soppresse. 
    4. Dopo il comma 7 dell'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (Regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) e' inserito il seguente comma: 
    «7-bis: Per pre-orecchini si intendono i  monili  provvisori  con
cui e' praticato il foro nel lobo  auricolare.  L'operatore  utilizza
cartucce  protettive  monouso  acquistate  in  confezioni  singole  e
sigillate di cui sia attestata la sterilizzazione.  In  tal  caso  e'
ammesso  l'uso  di  cartucce  monouso  preventivamente  caricate  con
pre-orecchino». 
 
                               Art. 3. 
 
Modifica all'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              064/2014 
 
    1. Il comma 3  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) e' sostituito dal seguente comma: 
    «Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore
essa e' effettuata con l'impiego di autoclave a  vapore  idonea  alla
sterilizzazione di strumenti cavi e porosi». 
 
                               Art. 4. 
 
Modifiche all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              064/2014 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (Regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) dopo la  parola  «obbligatoria»  e'  aggiunta  la
seguente parola «distinti». 
    2. Al comma 3  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche  correlate)  dopo  la  parola  «cliente»  sono  aggiunte  le
seguenti parole «i corsi di formazione con riferimento alla tipologia
di cui al comma 1 prevedono specifiche unita' formative differenziate
per tatuaggio e piercing». 
    3. Al comma 4  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) dopo la  parola  «realizzati»  sono  aggiunte  le
seguenti parole «dalle Aziende per l'assistenza sanitaria». 
    4. Dopo il comma 4 dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) e' aggiunto il seguente comma: 
    «5 Al fine di aggiornare le conoscenze relativamente agli aspetti
igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio dell'attivita',  e'
obbligatoria la partecipazione ad un percorso formativo ogni 3 anni». 
 
                               Art. 5. 
 
Modifica all'art. 11 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              064/2014 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente  della
Regione  14  aprile  2014,  n.  064/Pres  (regolamento   recante   la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) e' inserito il seguente comma: 
    «3-bis. Le informazioni indicate nell'allegato A valgono anche in
relazione alle attivita' di trucco permanente ai sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera a) della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7.». 
 
                               Art. 6. 
 
Modifiche all'allegato A al decreto del Presidente della  Regione  n.
                              064/2014 
 
    1. Alla lettera f) dell'allegato  A  al  decreto  del  Presidente
della Regione 14 aprile 2014, n.  064/Pres  (Regolamento  recante  la
disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012,  n.  7
(Disciplina  delle  attivita'  di  tatuaggio,  di  piercing  e  delle
pratiche correlate) sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole  «se
programmata». 
    2. Nell'allegato A al decreto del  Presidente  della  Regione  14
aprile 2014,  n.  064/Pres  (regolamento  recante  la  disciplina  di
attuazione della legge regionale 12 aprile  2012,  n.  7  (Disciplina
delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)
dopo la lettera f) e' aggiunta infine, la seguente lettera: 
      «f-bis)  e'  sconsigliato  farsi  eseguire   tatuaggi   durante
l'allattamento». 
 
                               Art. 7. 
 
Modifica all'allegato B del decreto del Presidente della  Regione  n.
                              064/2014 
 
    1. Nell'allegato B al decreto del  Presidente  della  Regione  14
aprile 2014,  n.  064/Pres  (Regolamento  recante  la  disciplina  di
attuazione della legge regionale 12 aprile  2012,  n.  7  (Disciplina
delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)
dopo la lettera d) e' aggiunta infine, la seguente lettera: 
      «d) bis e' sconsigliato  farsi  eseguire  piercing  durante  la
gravidanza e  nei  6-12  mesi  precedenti  la  gravidanza  stessa  se
programmata nonche' durante l'allattamento». 
 
                               Art. 8. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani