Allegato Regolamento di modifica del regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate). (Omissis). Art. 1. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014 1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e' inserito il seguente comma: «2-bis. Nel caso di struttura con piu' attivita' il locale d'attesa e quello destinato ad attivita' amministrative possono essere condivisi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore.» 2. Il comma 6 lettera a) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e' sostituito dal seguente comma: «6 a) Servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico e' ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unita' funzionale. Il servizio igienico e' dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di dieci, e' realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti; in caso di struttura condivisa con altre attivita' il servizio igienico puo' essere unico con le limitazioni previste in caso di presenze maggiori di dieci e fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore;» 3. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e' sostituito dal seguente comma: «7. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 3, comma 4, comma 6 Lettere a), d), e), il pavimento e' impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.» Art. 2. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014 1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e' sostituito dal seguente comma: «1. Il piercing e' eseguito nel padiglione auricolare mediante: a) ago cannula o ago da piercing; b) forbici o pinze; c) pinze ad anelli; d) monili per piercing.» 2. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) le parole «L'uso dei dispositivi meccanici di foratura e' ammesso esclusivamente per il piercing auricolare» sono soppresse. 3. Al comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) le parole «o pre-orecchini» sono soppresse. 4. Dopo il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e' inserito il seguente comma: «7-bis: Per pre-orecchini si intendono i monili provvisori con cui e' praticato il foro nel lobo auricolare. L'operatore utilizza cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata la sterilizzazione. In tal caso e' ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino». Art. 3. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014 1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e' sostituito dal seguente comma: «Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa e' effettuata con l'impiego di autoclave a vapore idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi». Art. 4. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la parola «obbligatoria» e' aggiunta la seguente parola «distinti». 2. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la parola «cliente» sono aggiunte le seguenti parole «i corsi di formazione con riferimento alla tipologia di cui al comma 1 prevedono specifiche unita' formative differenziate per tatuaggio e piercing». 3. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la parola «realizzati» sono aggiunte le seguenti parole «dalle Aziende per l'assistenza sanitaria». 4. Dopo il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e' aggiunto il seguente comma: «5 Al fine di aggiornare le conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio dell'attivita', e' obbligatoria la partecipazione ad un percorso formativo ogni 3 anni». Art. 5. Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014 1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e' inserito il seguente comma: «3-bis. Le informazioni indicate nell'allegato A valgono anche in relazione alle attivita' di trucco permanente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7.». Art. 6. Modifiche all'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 064/2014 1. Alla lettera f) dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) sono aggiunte infine le seguenti parole «se programmata». 2. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la lettera f) e' aggiunta infine, la seguente lettera: «f-bis) e' sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante l'allattamento». Art. 7. Modifica all'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 064/2014 1. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres (Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) dopo la lettera d) e' aggiunta infine, la seguente lettera: «d) bis e' sconsigliato farsi eseguire piercing durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa se programmata nonche' durante l'allattamento». Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani