Art. 3 Modifica all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche). 1. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della validita' di anni cinque» sono soppresse. La presente legge regionale sraa' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 luglio 2016 TOTI (Omissis).