Art. 3 
Modifica all'art. 4 della legge regionale 23  dicembre  1999,  n.  44
  (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche). 
  1. Al comma 6 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  44/1999  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della  validita'
di anni cinque» sono soppresse. 
  La  presente  legge  regionale  sraa'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 5 luglio 2016 
 
                                TOTI 
 
  (Omissis).