(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 13 luglio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) 1. Dopo la lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserita la seguente: «b-ter 1.) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita dagli articoli 146 e 147 del sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della sito esterno legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nei seguenti casi: 1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni; 2) opere di difesa della costa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni.». 2. Alla lettera b-quinquies) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «b-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «b-ter 1.)».