Art. 3 Modifiche all'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni integrazioni, le parole: «50 mq.» sono sostituite dalle seguenti: «80 mq.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le attrezzature del concessionario, oltre a quelle funzionali all'utilizzo della spiaggia e del mare, possono comprendere anche attrezzature per lo svolgimento di attivita' di gioco o sportive complementari alla balneazione. Nel caso in cui la spiaggia libera attrezzata abbia una superficie superiore a 2500 mq. e l'utilizzo delle attivita' complementari sia completamente gratuito, e' possibile occupare con tali attrezzature anche una porzione dell'area in concessione che deve rimanere libera ai sensi del comma 1, lettera d), fino ad un massimo di 150 mq.». 3. Le modifiche alla legge regionale n. 13/1999 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano al primo bando di assegnazione successivo alla data data di entrata in vigore della presente legge.