Art. 3 
 
     Modifiche all'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 
 
  1. Alla lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  11-ter  della  legge
regionale n. 13/1999  e  successive  modificazioni  integrazioni,  le
parole: «50 mq.» sono sostituite dalle seguenti: «80 mq.». 
  2. Dopo il comma  1  dell'art.  11-ter  della  legge  regionale  n.
13/1999 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «1-bis.  Le  attrezzature  del  concessionario,  oltre   a   quelle
funzionali  all'utilizzo  della  spiaggia   e   del   mare,   possono
comprendere anche attrezzature per lo  svolgimento  di  attivita'  di
gioco o sportive complementari alla balneazione. Nel caso in  cui  la
spiaggia libera attrezzata abbia una superficie superiore a 2500  mq.
e  l'utilizzo  delle  attivita'   complementari   sia   completamente
gratuito, e' possibile  occupare  con  tali  attrezzature  anche  una
porzione dell'area in concessione che deve rimanere libera  ai  sensi
del comma 1, lettera d), fino ad un massimo di 150 mq.». 
  3. Le modifiche alla legge regionale n. 13/1999 di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo si applicano al primo bando  di  assegnazione
successivo alla data data di entrata in vigore della presente legge.