Art. 11 Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 33/2013 1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «2-bis. Gli accordi di programma definiscono altresi' le modalita' di svolgimento dei servizi di collegamento tra comuni facenti parte di ambiti territoriali diversi.».