Art. 11 
 
        Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Gli  accordi  di  programma  definiscono   altresi'   le
modalita' di svolgimento  dei  servizi  di  collegamento  tra  comuni
facenti parte di ambiti territoriali diversi.».