Art. 12 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 1. Nella rubrica dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «regionali e comunali» sono soppresse. 2. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Le competenze in materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane spettano: a) alla Regione, se interessano piu' comuni facenti parte di diversi territori provinciali; b) alla Citta' metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se interessano piu' comuni facenti parte del medesimo territorio provinciale; c) al Comune nel cui territorio si sviluppano interamente.». 3. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 4. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e 2» sono soppresse.