Art. 12 
 
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 13 della legge regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
    «regionali e comunali» sono soppresse. 
  2. Il comma 1 dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le competenze in materia di impianti di trasporto con  trazione
a fune, tranvie, filovie e metropolitane spettano: 
    a) alla Regione, se interessano  piu'  comuni  facenti  parte  di
diversi territori provinciali; 
    b) alla Citta' metropolitana di Genova e agli enti di area vasta,
per i rispettivi ambiti di competenza,  se  interessano  piu'  comuni
facenti parte del medesimo territorio provinciale; 
    c) al Comune nel cui territorio si sviluppano interamente.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  4. Al comma 3 dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «e  2»  sono
soppresse.