Art. 13 
 
    Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 33/2013 
 
  1. Dopo l'art. 13 della legge regionale  n.  33/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Disciplina dei servizi autorizzati). - 1.  I  servizi
di cui all'art. 5, comma 2,  sono  autorizzati,  nel  rispetto  della
vigente normativa: 
    a) dalla Regione se si svolgono in ambito sovraregionale, qualora
la maggiore parte del  percorso  si  svolga  sul  territorio  ligure,
nonche' in ambito sovraprovinciale; 
    b) dalla citta' metropolitana di Genova  e  dagli  enti  di  area
vasta, per i rispettivi ambiti  di  competenza,  se  si  svolgono  in
ambito sovracomunale; 
    c) dal Comune se si svolgono in ambito comunale. 
  2.  Il  rilascio   dell'autorizzazione   avviene   a   seguito   di
presentazione di apposita istanza da parte delle imprese di trasporto
in possesso dei requisiti previsti  dalla  normativa  in  materia  di
accesso alla professione di trasportatore su strada di persone. 
  3. In caso di autorizzazione  di  un  nuovo  servizio  a  decorrere
dall'anno   2014,   tale   autorizzazione   e'    subordinata    alla
disponibilita'  di  almeno  un  veicolo  accessibile   alle   persone
disabili, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,  fermo
restando l'onere di segnalazione da parte degli utenti interessati al
fine di garantire la disponibilita' del mezzo.».