Art. 13 Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 33/2013 1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Disciplina dei servizi autorizzati). - 1. I servizi di cui all'art. 5, comma 2, sono autorizzati, nel rispetto della vigente normativa: a) dalla Regione se si svolgono in ambito sovraregionale, qualora la maggiore parte del percorso si svolga sul territorio ligure, nonche' in ambito sovraprovinciale; b) dalla citta' metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se si svolgono in ambito sovracomunale; c) dal Comune se si svolgono in ambito comunale. 2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene a seguito di presentazione di apposita istanza da parte delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone. 3. In caso di autorizzazione di un nuovo servizio a decorrere dall'anno 2014, tale autorizzazione e' subordinata alla disponibilita' di almeno un veicolo accessibile alle persone disabili, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, fermo restando l'onere di segnalazione da parte degli utenti interessati al fine di garantire la disponibilita' del mezzo.».