Art. 14 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 33/2013) 1. L'art. 14 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 14. (Affidamento del servizio). - 1. Gli enti di governo espletano le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, limitatamente all'ambito di competenza, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorita' di regolazione dei trasporti, istituita dall'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Gli enti affidanti ricorrono a procedure di affidamento che tengano conto dei costi standard o efficienti e secondo il modello di remunerazione a costo netto, al fine di garantire gli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, attraverso una gestione dei servizi improntata alla sostenibilita' economica e finanziaria ed al miglioramento della qualita'. 3. La durata dell'affidamento e' commisurata all'entita' e alla durata degli investimenti previsti dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia. 4. Gli enti affidanti definiscono lotti di gara di dimensioni che garantiscano la piu' ampia partecipazione alle procedure di affidamento, secondo modalita' non discriminatorie. 5. Gli enti affidanti individuano i beni essenziali e i beni indispensabili all'esercizio del trasporto pubblico, sia mobili, mobili registrati ed immobili, da mettere a disposizione del nuovo gestore aggiudicatario del servizio e assicurano il subentro del nuovo operatore nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorita' di regolazione dei trasporti. 6. La messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 5 puo' essere attuata, da parte del gestore che cessa dal servizio, sia mediante il trasferimento della proprieta' di beni, sia mediante la locazione o l'affitto degli stessi. 7. Gli enti affidanti sottoscrivono specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni di cui al comma 5, per la definizione del valore di subentro sia in caso di locazione che in caso di cessione tenuto conto della quota di contribuzione pubblica riferita ai beni, sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorita' di regolazione dei trasporti. Tale quota, nel caso di trasferimento di proprieta', costituisce un contributo a favore del soggetto aggiudicatario, che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito. 8. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni. 9. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.».