Art. 14 
 
     Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 33/2013) 
 
  1.  L'art.  14  della  legge  regionale  n.  33/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14. (Affidamento del servizio). -  1.  Gli  enti  di  governo
espletano le procedure per l'affidamento del  servizio  di  trasporto
pubblico regionale e locale, limitatamente all'ambito di  competenza,
nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e   statale   e   delle
prescrizioni emanate dalla competente Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, istituita dall'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti  pubblici)  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Gli enti affidanti ricorrono  a  procedure  di  affidamento  che
tengano conto dei costi standard o efficienti e secondo il modello di
remunerazione a costo netto, al fine di garantire  gli  obiettivi  di
efficacia e di efficienza del sistema, attraverso  una  gestione  dei
servizi improntata alla sostenibilita' economica e finanziaria ed  al
miglioramento della qualita'. 
  3. La durata dell'affidamento e'  commisurata  all'entita'  e  alla
durata degli investimenti previsti  dal  contratto  di  servizio  nel
rispetto della normativa vigente in materia. 
  4. Gli enti affidanti definiscono lotti di gara di  dimensioni  che
garantiscano  la  piu'  ampia  partecipazione   alle   procedure   di
affidamento, secondo modalita' non discriminatorie. 
  5. Gli enti affidanti  individuano  i  beni  essenziali  e  i  beni
indispensabili all'esercizio  del  trasporto  pubblico,  sia  mobili,
mobili registrati ed immobili, da mettere a  disposizione  del  nuovo
gestore aggiudicatario del servizio  e  assicurano  il  subentro  del
nuovo operatore nel rispetto della normativa comunitaria e statale  e
delle prescrizioni emanate dalla competente Autorita' di  regolazione
dei trasporti. 
  6. La messa a disposizione al soggetto  aggiudicatario  di  cui  al
comma 5 puo' essere attuata, da  parte  del  gestore  che  cessa  dal
servizio, sia mediante il trasferimento della proprieta' di beni, sia
mediante la locazione o l'affitto degli stessi. 
  7. Gli enti affidanti sottoscrivono specifiche  convenzioni  con  i
rispettivi titolari, relative ai beni di  cui  al  comma  5,  per  la
definizione del valore di subentro sia in caso di  locazione  che  in
caso di cessione tenuto conto della quota di  contribuzione  pubblica
riferita  ai  beni,  sulla  base  delle  prescrizioni  emanate  dalla
competente Autorita' di regolazione dei trasporti.  Tale  quota,  nel
caso di trasferimento di  proprieta',  costituisce  un  contributo  a
favore del soggetto aggiudicatario, che  subentra  al  cedente  nelle
obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene
trasferito. 
  8. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'art.
23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane) e successive modificazioni e integrazioni. 
  9. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore
che cessa dal servizio.».