Art. 15 
 
     Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1.  L'art.  15  della  legge  regionale  n.  33/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15. (Contratto di servizio). - 1. L'esercizio dei servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale e' regolato mediante  contratto
di servizio, stipulato nel rispetto  della  normativa  comunitaria  e
statale e delle prescrizioni emanate dalla  competente  autorita'  di
regolazione dei trasporti. 
  2. Il contratto deve mantenere l'equilibrio economico per tutta  la
durata  dell'affidamento  e  deve  garantire  il  raggiungimento   di
obiettivi di efficienza durante tutto il periodo. 
  3. Il contratto, in conformita' a quanto previsto  dalla  normativa
comunitaria e statale, definisce tra l'altro: 
    a) l'importo dovuto per le prestazioni  del  contratto  a  fronte
degli obblighi di servizio e le relative modalita' di erogazione; 
    b) le modalita'  di  modifica  dei  servizi  e  delle  condizioni
economiche; 
    c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'art. 17; 
    d) gli obiettivi di efficienza e le penalita' in caso di  mancato
rispetto degli impegni assunti; 
    e) gli standard qualitativi minimi del servizio,  gli  indicatori
per la loro misurazione ed i criteri per il relativo monitoraggio che
devono essere recepiti nella Carta della Mobilita', di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30  dicembre  1998  (Schema
generale di  riferimento  per  la  predisposizione  della  carta  dei
servizi pubblici del settore trasporti - (Carta della mobilita')); 
    f)  le  modalita'  di  attuazione  del  controllo  attraverso  il
monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualita'
dei servizi; 
    g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci  e  di
tenere  la  contabilita'  separata,   ai   sensi   dell'Allegato   al
Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto  di
passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga  i  regolamenti  del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70); 
    h)  le  modalita'  di  trasmissione  dei  dati   necessari   alla
programmazione regionale ai sensi dell'art. 20; 
    i) le modalita' per garantire il  diritto  alla  mobilita'  delle
persone disabili.».