Art. 16 
 
       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 33/2013) 
 
  1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 5 dell'art. 16  della  legge
regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni,  sono
abrogati. 
  2. Al comma 3 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
    «funzionali» e' sostituita dalla seguente: «utilizzabili». 
  3. Al comma 4 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
    «funzionali»  e'  sostituita  dalle   seguenti:   «essenziali   e
indispensabili».