Art. 16 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 33/2013) 1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «funzionali» e' sostituita dalla seguente: «utilizzabili». 3. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «funzionali» e' sostituita dalle seguenti: «essenziali e indispensabili».