Art. 17 
 
       Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 18  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
    «Regione» e' sostituita dalle seguenti: «Giunta regionale». 
  2. Il comma 5 dell'art. 18  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «5. La Regione, a partire dall'anno 2016, avvia l'attuazione  del
sistema  di  bigliettazione  elettronica  integrata   su   tutto   il
territorio regionale, al fine di garantire una maggiore  integrazione
e  semplificazione  dei  sistemi  tariffari  e   di   consentire   la
programmazione ottimale dei servizi di  trasporto  pubblico  in  base
alla domanda reale, con il conseguente  efficientamento  del  sistema
complessivo ed ulteriori benefici per gli utenti e gli operatori.  La
Giunta regionale determina le  modalita'  per  l'attuazione  di  tale
intervento.». 
  3. Al comma 6 dell'art. 18  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  »,  tramite
l'Agenzia di cui all'art. 11,» sono soppresse.