Art. 17 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 33/2013 1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Regione» e' sostituita dalle seguenti: «Giunta regionale». 2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. La Regione, a partire dall'anno 2016, avvia l'attuazione del sistema di bigliettazione elettronica integrata su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari e di consentire la programmazione ottimale dei servizi di trasporto pubblico in base alla domanda reale, con il conseguente efficientamento del sistema complessivo ed ulteriori benefici per gli utenti e gli operatori. La Giunta regionale determina le modalita' per l'attuazione di tale intervento.». 3. Al comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: », tramite l'Agenzia di cui all'art. 11,» sono soppresse.