Art. 19 
 
       Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 33/2013) 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 21  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «enti  locali,»
sono sostituite dalle seguenti: «enti locali e» e le parole: «nonche'
all'Agenzia di cui all'articolo 11» sono soppresse.