Art. 19 Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 33/2013) 1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali e» e le parole: «nonche' all'Agenzia di cui all'articolo 11» sono soppresse.