Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale  n.  33/2013  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3. (Bacino di programmazione, bacino di mobilita' e  rete  di
trasporto). - 1. Per bacino di programmazione si intende  il  livello
territoriale regionale per l'esercizio delle funzioni  di  indirizzo,
pianificazione e programmazione. 
  2.  Per  bacino  di  mobilita'  si  intende  l'Ambito  Territoriale
Ottimale (ATO), entro il quale  si  attua  un  sistema  di  trasporto
pubblico  integrato  e  coordinato  in  rapporto  ai  fabbisogni   di
mobilita' e alle diverse modalita' di trasporto. 
  3. Per rete di trasporto si intende l'insieme  di  piu'  linee  fra
loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno  o
piu' poli di attrazione ed effettuate anche tramite  integrazione  di
diversi modi di trasporto».