Art. 21 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 33/2013) 1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'art. 21» sono sostituite dalle seguenti: «regionale, nonche' di ogni altro contributo pubblico, anche comunitario,». 2. Al comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e' assoggettato» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i mezzi e i beni beneficiari di ogni altro contributo pubblico anche comunitario, sono assoggettati».