Art. 21 
 
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 33/2013) 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 25  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui  all'art.
21» sono sostituite dalle seguenti: «regionale, nonche' di ogni altro
contributo pubblico, anche comunitario,». 
  2. Al comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
  «e' assoggettato» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i  mezzi
e  i  beni  beneficiari  di  ogni  altro  contributo  pubblico  anche
comunitario, sono assoggettati».