Art. 22 
 
        Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 27  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «il  contributo
della  Regione  o  dello  Stato»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«contributi pubblici».