Art. 23 
 
       Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1. La rubrica dell'art. 29  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «(Riparto di risorse)». 
  2. Al comma 1 dell'art. 29  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Per l'anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli  anni  2016  e  2017»  e  le
parole: «su gomma» sono sostituite  dalle  seguenti:  «terrestre,  ad
esclusione del trasporto ferroviario». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Le risorse per il trasporto pubblico regionale  e  locale
sono erogate tenuto  conto  del  raggiungimento,  da  parte  di  ogni
singolo  gestore,  dei  parametri  di  efficientamento  del  servizio
previsti dalla normativa statale in materia. 
    1-ter.  Nell'ambito  delle  risorse  per  il  trasporto  pubblico
regionale e locale una quota pari al massimo ad  euro  400.000,00  e'
destinata annualmente  all'esercizio  delle  attivita'  di  cui  agli
articoli 6, 20 e 28-bis. 
    1-quater. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, la  Citta'
metropolitana e gli enti di area vasta possono  destinare  una  quota
pari al massimo al 2 per cento annuo per l'esercizio delle  attivita'
di cui all'art.  7,  nonche'  delle  altre  funzioni  in  materia  di
trasporto.».