Art. 23 Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 1. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Riparto di risorse)». 2. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «su gomma» sono sostituite dalle seguenti: «terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le risorse per il trasporto pubblico regionale e locale sono erogate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dalla normativa statale in materia. 1-ter. Nell'ambito delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale una quota pari al massimo ad euro 400.000,00 e' destinata annualmente all'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 6, 20 e 28-bis. 1-quater. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, la Citta' metropolitana e gli enti di area vasta possono destinare una quota pari al massimo al 2 per cento annuo per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 7, nonche' delle altre funzioni in materia di trasporto.».