Art. 24 
 
Modifiche alla legge regionale  6  novembre  2012,  n.  36  (Sanzioni
  amministrative  a   carico   dei   viaggiatori   per   mancanza   o
  irregolarita'  del  titolo  di  viaggio   e   relative   norme   di
  applicazione. 
Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998,  n.  31  (Norme  in
  materia di trasporto pubblico locale) e  della  legge  regionale  4
  luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di  persone
  mediante servizi pubblici non di linea). 
 
  1. Al comma 3 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  36/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: 
    «e  due  terzi»,  sono  inserite  le  seguenti:   «dell'ammontare
minimo». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n.  36/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Qualora la violazione sia compiuta da un minore  di  anni
18 o da incapace, e' consentito il pagamento dell'importo di  cui  al
comma 3, agli esercenti la potesta' genitoriale o  a  chi  e'  tenuto
alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla  data
di notifica del processo verbale di contestazione,  qualora  non  sia
stato possibile procedere alla contestazione  immediata  ai  medesimi
soggetti.». 
  3. Al comma 6 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  36/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: 
    «del 50 per cento», sono inserite  le  seguenti:  «dell'ammontare
minimo». 
  4. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n.  36/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «6.1 Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o
da incapace, e' consentito il pagamento dell'importo di cui al  comma
6 agli esercenti la potesta' genitoriale  o  a  chi  e'  tenuto  alla
sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo  dalla  data  di
notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato
possibile  procedere  alla  contestazione   immediata   ai   medesimi
soggetti.».