Art. 24 Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarita' del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea). 1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «e due terzi», sono inserite le seguenti: «dell'ammontare minimo». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «3-bis. Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, e' consentito il pagamento dell'importo di cui al comma 3, agli esercenti la potesta' genitoriale o a chi e' tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti.». 3. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «del 50 per cento», sono inserite le seguenti: «dell'ammontare minimo». 4. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «6.1 Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, e' consentito il pagamento dell'importo di cui al comma 6 agli esercenti la potesta' genitoriale o a chi e' tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti.».