Art. 27 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 5
dell'art. 28-bis  della  legge  regionale  n.  33/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni cessa di  avere  effetto  e  le  risorse
relative sono destinate all'attuazione dell'azione  straordinaria  di
efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle  aziende  di
trasporto pubblico e alle funzioni di programmazione e  di  controllo
della Regione. 
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,  l'Agenzia
regionale per il trasporto  pubblico  locale  cessa  di  svolgere  le
funzioni e le attivita' di cui agli articoli della legge regionale n.
33/2013 abrogati dalla presente legge.