Art. 27 Norma transitoria 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 5 dell'art. 28-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni cessa di avere effetto e le risorse relative sono destinate all'attuazione dell'azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico e alle funzioni di programmazione e di controllo della Regione. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e le attivita' di cui agli articoli della legge regionale n. 33/2013 abrogati dalla presente legge.